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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

La IV Commissione consiliare “Attività Produttive” ha licenziato il PDL “Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato” che verrà discusso nella seduta del Consiglio regionale del prossimo 21 aprile. Proseguono, in sede di IV Commissione, i lavori sul PDL 375 “Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali”.

 

 
 
VIII Legislatura                                                                                                      Atti 8238/2007
IV COMMISSIONE
 
 
 
 
PROGETTO DI LEGGE
 
 
a seguito dell’esame dei progetti di legge:
 
 
PDL 369     LA SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA DELLE IMPRESE ARTIGIANE
                   (di iniziativa dei Consiglieri Saffioti, Colucci, Fiori)
 
abbinato a:
 
PDL 316     MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2003 N. 30 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)
                   (di iniziativa dei Consiglieri Belotti, Ruffinelli, Gallina, Demartini, De Capitani, Frosio, Cecchetti, Galli)
 
 
NUOVO TITOLO
 
 
 
DISCIPLINA DELLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO
 
 
 
approvato nella seduta del 9 aprile 2009
 
 
 
 
Relatore: Consigliere Carlo SAFFIOTI
Rispettivamente trasmessi alle Commissioni consiliari il: 06/02/2009; 23/06/2008
Restituito alla Presidenza del Consiglio il: 16/04/2009
 
 
Pagine n. 3, articoli n. 6
 
 
 
 
Art. 1
(Finalità)
 
1.    La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell’ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
 
 
Art. 2
 (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)
 
1.   Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
 
2.   E’ consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda e di stoviglie e posate a perdere, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.
 
3.   Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall’impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
 
4.   L’attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
 
5.   L’attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull’inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.
 
 
Art. 3
(Orari e pubblicità)
 
1.      Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei alle ore ventiquattro e dei criteri adottati dai comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell’anno; i comuni, in base a tali criteri e per particolari esigenze di servizio ai cittadini, possono autorizzare, per la sola vendita, deroghe all’orario di apertura e chiusura.
 
2.   Le attività artigianali pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l’obbligo di esporre l’elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.
 
 
 
Art. 4
(Sanzioni)
 
1.      Chiunque violi le disposizioni dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
 
2.      Chiunque ometta la comunicazione prevista all’articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
 
3.      Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro e, in caso di reiterazione, con la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
 
4.      Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all’attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
 
5.      Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
 
6.      Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
 
 
Art. 5
(Clausola valutativa)
 
1.   La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell’implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
 
 
Art. 6
(Disposizione transitoria)
 
1.      Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.
 

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