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Corte di Cassazione Civile 6/8/2009 n. 18015

 

(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ex L. n. 689 del 1981, emessa, mediante cartella esattoriale della () s.p.a., dalla Prefettura di .. la sig.ra () proponeva opposizione, dapprima avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con ricorso notificato il 23/6/1999 alla Prefettura di Potenza e alla () s.p.a.; e successivamente avanti al Tribunale di Lagonegro, con ricorso notificato il 14/12/1999.
Quest'ultimo giudice, ritenuta l'idoneità del ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza ad interrompere il termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, accoglieva nel merito l'impugnazione, per l'effetto annullando l'ordinanza ingiunzione di cui alla cartella opposta, e provvedeva in ordine alla regolazione delle spese.
Avverso la suindicata sentenza l'Ufficio territoriale del governo (Prefettura) di Potenza propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva.
Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto emettersi emettersi pronunzia ai sensi dell'art. 375 c.p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
La causa, già chiamata all'udienza in camera di consiglio del 15/10/2008, è stata rimessa alla pubblica udienza, ritenendosi non ricorrere nella specie i presupposti per la pronunzia ex art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e ss., art. 2964 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè erronea c/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta essere stato erroneamente qualificato il termine L. n. 689 del 1981, ex art. 22, come di prescrizione anzichè di decadenza, e conseguentemente erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, essendo esso tardivo in quanto proposto oltre il termine di cui alla richiamata norma.
Il motivo è infondato nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto promesso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili:
a) l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorchè sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada , al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatoli;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (v. Cass., 20/4/2006, n. 9180).
Ricorrendo la prima ipotesi, si è da questa Corte precisato che, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 C.d.S., il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare (v. Cass., 20/4/2006, n. 9180; Cass. n. 18730 del 2004; Cass. n. 4194 del 2004; Cass. n. 12545 del 2003).
Si è al riguardo sottolineato che il termine di giorni trenta posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, è fissato a pena di decadenza, essendo pertanto insuscettibile di sanatoria, anche nell'ipotesi in cui la parte nei confronti della quale sia stata proposta abbia accettato il contraddittorio nel merito dell'opposizione (v. Cass., 27/8/2003, n. 12545).
Si è peraltro di recente diversamente affermato, che l'opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada , con cui si deduca l'illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 204 bis C.d.S., e non in quello di trenta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, essendo a tale fine essenziale il dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell'opposizione, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (v. Cass., 7/8/2007, n. 17312; Cass., 16/2/2007, n. 3647).
Soluzione che si è segnalata come più consona ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che essa restituisce al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione dell'infrazione, come previsto dalla legge, gli fosse stato a suo tempo notificato, giacche la riduzione del termine di opposizione da sessanta a trenta giorni per effetto di una mancanza - l'omessa notificazione del verbale - imputabile alla sola Amministrazione, finirebbe per favorire, con riferimento al termine perentorio per impugnare, proprio quest'ultima, e per sanzionare viceversa il destinatario della cartella, invero della suddetta omissione non responsabile (v. Cass., 7/8/2007, n. 17312).
Orbene, quest'ultima soluzione appare senz'altro preferibile, e ad essa il Collegio intende dare seguito.
Posto che nel l'impugnata sentenza erroneamente si è ritenuto nel caso interrotto il termine di giorni trenta posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, (nella specie mediante notificazione del ricorso alla Commissione Tributaria anche alla Prefettura), laddove - diversamente da quello di prescrizione - il termine di decadenza non è invero suscettibile di interruzione (v. Cass., 21/12/2001, n. 16175; Cass., 6/12/2000, n. 15491. V. anche Cass., 4/6/2007, n. 12953; Cass., 172/2007, n. 2211; Cass., 14/04/2009, n. 8888; Cass,, 9/3/2006, n. 5104. V. altresì Cass., 14/12/1988, n. 6811; Cass., 14/3/1963, n. 643), va in particolare osservato che come si evince dall'impugnata sentenza, ed affermato dagli stessi ricorrenti nei loro scritti difensivi, il ricorso avanti alla CTP di Potenza avverso la cartella esattoriale notificata il 27/4/1999 risulta essere stato notificato alla Prefettura di Potenza in data 23/6/1999.
Oltre, pertanto, i 30 giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22; ma entro i 60 giorni previsti dall'art. 204 C.d.S..
Emerge altresì che l'opposizione avverso la sanzione amministrativa di pagamento emessa dalla Prefettura di Potenza a mezzo cartella esattoriale della () s.p.a. - Concessionaria per la riscossione per la Provincia di Potenza - è stata successivamente riproposta con ricorso depositato il 14/12/1999 avanti al Tribunale di Lagonegro, dall'allora opponente ed odierna intimata espressamente deducendosi di avere in precedenza promosso ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con il quale era stato chiesto l'annullamento della stessa cartella.
Orbene, deve ritenersi che trovi nel caso ritenersi applicazione principio analogo a quello sotteso alla translatio iudicii di cui all'art. 50 c.p.c., la cui funzione si è da questa Corte sottolineato essere proprio quella di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda laddove la medesima come nella specie risulti proposta al giudice incompetente, essendo al riguardo (per stabilire cioè se avanti al giudice competente sia proseguito il processo originario ovvero se ne sia instaurato uno nuovo) necessario che l'atto di riassunzione abbia il contenuto prescritto dall'art. 125 disp. att. c.p.c. (v. Cass., 28/9/2006, n. 21044), e che il giudizio sia stato riassunto nel termine massimo di sei mesi stabilito dal suindicato art. 50 c.p.c..
Principio ritenutosi invero applicabile anche in caso di presentazione di istanza o richiesta ad ufficio incompetente della P.A., affermandosi, con particolare riferimento al caso di domanda di rimborso presentata ad ufficio finanziario incompetente, che quest'ultimo è tenuto alla relativa trasmissione all'ufficio competente, in ossequio alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione (v. Cass., 27/2/2009, n. 4773, ove si è precisato essere, in difetto, configurabile un silenzio - rifiuto - nella specie in ordine al rimborso richiesto -, impugnabile avanti alle commissioni tributarie).
Orbene, l'opposizione de qua risulti è stata dall'odierno ricorrente spontaneamente riassunta avanti al giudice competente nel termine di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., cui deve riconoscersi valore di regola generale in argomento, con conseguente applicabilità in mancanza di specifica diversa indicazione normativa.
E' allora alla stregua di quanto sopra che la riassunzione operata dall'odierna ricorrente può e deve ritenersi nella specie tempestiva, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria dalla medesima proposta.
Certamente non già in applicazione dell'interruzione del termine di giorni trenta posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, come erroneamente affermato, stante quanto sopra rilevato ed esposto, nell'impugnata sentenza.
Essendo il relativo dispositivo conforme a diritto, è nella specie tuttavia sufficiente farsi luogo, in applicazione dei poteri conferiti dall'art. 384 c.p.c., comma 2, alla mera correzione in parte qua della motivazione nei sensi fatti sopra palesi, potendo la medesima essere mantenuta ferma per il resto.
Il ricorso va dunque rigettato.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
(omissis)


 

Posted in: Ruolo

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