CC posted on novembre 01, 2009 12:31

Corte di Cassazione Civile sez. II 15/9/2009 n. 19897
(omissis)
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione dell'attuale ricorrente a verbale di accertamento di violazione dell'art. 180 C.d.S., comma 8, (inottemperanza all'invito a presentarsi, entro il termine assegnato, ad uffici di polizia per esibire il certificato di assicurazione obbligatoria del veicolo) elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale;
che l'opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui non resiste l'amministrazione intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l'unico motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il giudice nulla abbia osservata a proposito della dedotta equipollenza dell'invio a mezzo telefax del documento richiesto - invio confermato dalla stessa sentenza impugnata - al comportamento previsto dalla norma violata;
che Il motivo è manifestamente infondato, non sussistendo l'invocata equipollenza tra la copia trasmessa per telefax e il documento originale (come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire in fattispecie per molti versi analoga: cfr. sent. n. 17693 del 2007) costituente l'unico oggetto del dovere di esibizione previsto dalla norma di cui trattasi; che il ricorso va pertanto respinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva dell'amministrazione intimata.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
(omissis)
SI RICORDA CHE UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO AVEVA INVECE AMMESSO LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE I DOCUMENTI VIA FAX...
Circolare Ministero dell'interno 18/6/2001 prot.300/A/233547/106/15
Modalità di applicazione dellart. 180 del codice della strada alla luce delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione e documentazione amministrativa
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine ai possibili effetti delle nuove disposizioni in materia di semplificazione e documentazione amministrativa sull'applicazione di taluni articoli del codice della strada.
In particolare, alla luce dell'entrata in vigore del d.P.R. 28.12. 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è stato richiesto se una persona invitata a esibire presso un ufficio di polizia, ai sensi dell'art. 180, comma 8 del c.d.s., un documento di circolazione o di guida, possa legittimamente presentare, in luogo del documento originale, una fotocopia autenticata nella forma dell'autocertificazione.
In proposito, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 180 del codice della strada impone espressamente che la circolazione avvenga con il possesso dei documenti relativi al conducente e al veicolo, sanzionando la mancanza al seguito.
Atteso che l'art. 78 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede che restino in vigore, fino alla loro sostituzione, gli atti emanati prima del 7.3.2001, resta fermo l'obbligo da parte del conducente di avere al seguito i documenti in originale di cui all'art. 180 del codice della strada.
Per quanto riguarda, invece, l'adempimento dell'obbligo di esibizione successiva dei documenti, ai sensi dell'art. 180 comma 8, occorre considerare che l'art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possa riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale.
Alla luce di quest'ultima disposizione, perciò, in caso di invito ad esibire presso un organo di polizia i documenti ai sensi dell'art. 180, comma 8, appare legittima la presentazione di dichiarazione sostitutiva in luogo dell'originale, nel rispetto delle formalità richieste dall'art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche attraverso fax.