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Circolare A.C.I. 1/9/2009 prot.DSD/0010649/09
Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo

Con specifica indicazione a fronte di un quesito formulato da questo Ente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale ha fornito rilevanti e nuove indicazioni in ordine alla natura del fermo amministrativo e alle implicazioni da esso scaturenti, precisando, preliminarmente, che lo stesso ha funzione cautelare, dunque, conservativa del bene su cui è apposto.
Conseguentemente, con la suddetta nota, ACI è stato invitato a "... non dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal pubblico registro automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo".
Tanto premesso, si comunica che a far data dal 16 settembre 2009 non sarà più possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.
Al fine di garantire nell’immediato, cautelativamente, la piena applicazione delle nuove disposizioni, in attesa delle già richieste modifiche informatiche che renderanno automatica l’inibizione dell’accettazione della formalità di radiazione da parte del sistema in caso risulti già iscritto un fermo amministrativo, è fondamentale che gli operatori degli Uffici Provinciali, sia in fase di lavorazione delle formalità richieste direttamente agli sportelli, che in fase di convalida delle formalità richieste dagli STA esterni, verifichino preventivamente con carattere di sistematicità se il veicolo, per le suddette formalità, risulti gravato da un fermo amministrativo e procedano, con esito positivo, nei soli casi in cui esso non sussista.
Gli Autodemolitori autorizzati sono, pertanto, tenuti a verificare preventivamente se il veicolo risulti gravato da fermo amministrativo iscritto al PRA posto che, in presenza del suddetto gravame, non sarà possibile procedere all’annotazione della radiazione.
Si invitano, altresì, gli Uffici Provinciali a fornire assistenza e supporto operativo agli Autodemolitori autorizzati ed agli STA esterni in ordine alle disposizioni in oggetto, suggerendo a questi ultimi (fermo restando, comunque, l’opportunità di avvalersi degli strumenti di verifica preventiva delle risultanze di Archivio PRA) che, limitatamente alle formalità di radiazione, è preferibile attendere che a sistema venga confermata l’avvenuta convalida della formalità, prima della consegna del Certificato di Radiazione al cliente.
Ci si riserva di fornire eventuali ulteriori disposizioni sulla materia in esame a fronte di chiarimenti richiesti da questa Direzione Centrale alla competente amministrazione finanziaria, con riferimento a talune particolari casistiche di radiazione.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto al competente Ufficio Normativa e Controllo ai consueti recapiti e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.


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Circolare A.C.I. 16/9/2009 prot.DSD/0011454/09
Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni

Si fa seguito alla circolare n° 10649 del 01-09-2009, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine al divieto, a decorrere dal 16 settembre, di dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo, per fornire alcune precisazioni di dettaglio.
In particolare, si precisa che al certificato di rottamazione, documento già ritenuto atto di data certa ai sensi del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 152/06 emesso al momento della presa in carico del veicolo da parte del demolitore autorizzato e del concessionario automobilistico, possono essere ricondotti gli stessi effetti dell’atto di vendita «anteriore» già previsti dal D.M. 503/1998 (art. 5 comma 1).
In tali casi, per la richiesta di radiazione di un veicolo, oggetto di fermo iscritto in data successiva alla data del certificato di rottamazione, la formalità verrà respinta in prima istanza e potrà essere definita positivamente dopo l’avvenuta cancellazione del gravame a cura dell’Agente della riscossione, a seguito della segnalazione da parte degli Uffici Provinciali della formalità in questione, secondo le modalità già in uso.
Espletati tali adempimenti potrà essere pertanto ripresentata la formalità di cancellazione del veicolo dal P.R.A.
A tal riguardo si ricorda, al fine di garantire il perfezionamento della radiazione susseguente alla presa in consegna del veicolo, che solo le risultanze della visura all’Archivio del Pubblico Registro Automobilistico attestano, alla data dell’effettuazione della visura stessa, la presenza o meno del fermo.
Tali disposizioni si applicano alle sole pratiche di radiazione richieste in prima presentazione a partire dal 16 settembre.
Si precisa, inoltre, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un’Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.
Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.).
Si invitano gli Uffici Provinciali a fornire sul territorio adeguata assistenza e informazione agli operatori professionali relativamente alla materia in esame.
Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento che potrà essere richiesto all’Ufficio Normativa e Controllo di questa Direzione e si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.


 

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