CC posted on novembre 07, 2009 16:15

Prima della legge del 2008 che ha modificato l'articolo 16 comma 2 della legge 689/1981 - (si rimanda ad un approfondimento di V. Feré già pubblicato su questo sito) L'Ente Locale poteva prevedere nei regolamenti e nelle ordinanze delle sanzioni individuando minimi e massimi all'interno della forbice 25 euro -500 euro (AD esempio prevedere una sanzione da euro 75 a euro 450 per una determinata violazione) anziché stabilire sanzioni
standard con minimo 25 e massimo 500 (dove il PMR è sempre euro 50)?
Molti Comuni applicano la gradualità della sanzione a seconda dell'entità della violazione (sempre nella forbice 25 euro – 500 euro); altri invece prevedono per tutte le violazioni la sanzione da euro 50 a euro 500 (€. 50,00 come P.M.R.).
Purtroppo non è possibile pervenire ad una risposta certa; infatti il Ministero dell'Interno si è espresso in maniera discordante rispetto all'ANCI e al Consiglio di Stato.
Il Ministero dell'Interno con una circolare del 2003 (Ministero dell'Interno - Circolare N.15900/288/1bis/L.142/11 del 14 marzo 2003 avente ad oggetto
“Regolamenti comunali e provinciali. Violazione, sanzioni amministrative” ha ritenuto che, pur in assenza di un’espressa norma che conferisca ai regolamenti comunali e provinciali il potere di integrare le disposizioni della legge 267/2000, i Comuni possono "graduare la sanzione pecuniaria da applicare in base a un diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione delle norme contenute nei singoli regolamenti comunali o provinciali, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici medesimi”... “ Il
Mininterno ha aggiunto che nel graduare le sanzioni tra i 25 e i 500 euro, le norme regolamentari produrranno un effetto positivo per l'ordinamento,
consistente nella contrazione del potere discrezionale della pubblica amministrazione, operata mediante una attenuazione della "forbice" prevista
dalla legge che appare invero molto ampia, anche in considerazione degli scarsi parametri normativi offerti dalla legge all'operatore per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, criteri che sono tuttora quelli recati dall'art. 11 della Legge 689/1981”.
Secondo il Mininterno tale potere trova un proprio sicuro fondamento nell'art. 117 della Costituzione, laddove prevede che "i Comuni e le Province
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento del1e funzioni loro attribuite".
Di parere opposto (rispetto al Ministero) il Consiglio di Stato che non ammette deroghe al principio di legalità e ritiene che quindi ogni gradazione
posta dall’Ente Locale potrebbe agevolmente essere considerata come indebita manipolazione e falsa applicazione della norma.
Anche l'ANCI è di parere opposto rispetto al Mininterno ed afferma in una nota di indirizzo del 01-03-2003 che mancano i riferimenti normativi che
riguardano la possibilità, per l’Ente locale, di graduare la sanzione da applicare, che normalmente in passato era direttamente proporzionale alla
gravità teorica della violazione: vigente l’abrogato art. 107 del T.U. del 1934, espressamente richiamato dall’art. 16 co. 2 della L. 689/81, era
possibile derogare alla regola generale indicata nel comma 1 dello stesso art. 16; ora detta normativa non c’è più, e quindi è pienamente applicabile la sola possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta con una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio dell’importo
previsto nel minimo.
Ed aggiunge che l'Ente Locale non potrà graduare l’importo che l’interessato avrà la facoltà di pagare in misura ridotta (sempre euro 50.00 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale), ma potrà fornire indicazioni vincolanti (e quindi, anche, graduate nell’importo) al Dirigente
per la somma da individuare in sede di ordinanza-ingiunzione.
OVVIAMENTE TALE NOTA ANCI E' ANTECEDENTE ALLA LEGGE 125/2008 CHE HA MODIFICATO L'ART. 16 C. 2 DELLA LEGGE 689/1981
La nota del Mininterno, La si trova qui:
Regolamenti comunali e provinciali. Violazione, sanzioni amministrative.
Ministero dell'Interno - Circolare N.15900/288/1bis/L.142/11 del 14 marzo
2003
http://www.piemmenews.it/ViewDocumenti.asp?documenti_id=80&
La nota ANCI qui:
http://www.gev.bologna.it/pdf2003/verbali_moduli/Nota%20ANCI%20sanzioni%20amministrative.pdf
Sul tema si segnala anche:
http://www.lexambiente.it/acrobat/Terracciano.pdf
IL REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
di Ugo Terracciano
Si ripropone l'approfondimento di Valerio Feré:
NOVITA’ per le Sanzioni per le violazioni amministrative.
Cambia la modalità della determinazione degli importi dei pagamenti in misura ridotta dovuti a seguito di violazioni amministrative riguardanti regolamenti e ordinanze comunali e provinciali, sostituito il 2° comma della legge 689/81
Il governo con il Dl 92/2008 convertito nella legge 125/2008, ha modificato, l’art. 16 della legge n. 689/81 Modifiche al sistema penale.
L’art. 6bis di questa nuova norma ha sostituito il 2° comma dell’articolo in questione che ora cosi recita:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
Il primo comma dell’art. 16 della legge 689/81 è quello che indica in modo rigido quale è l’entità della somma da pagare in misura ridotta nella sanzione a seguito di una violazione amministrativa: che è la seguente: E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Ora con la nuova formulazione del 2° comma dell’art. 16 introdotto dalla nuova legge, questa rigidità viene meno, da adesso in poi, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, ovviamente all’interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista, ogni sindaco e/o presidente di provincia, potrà indicare, se lo riterrà necessario, una somma fissa da pagare per poter estinguere la violazione amministrava commessa.
Con questa disposizione, viene lasciata alla discrezionalità delle singole amministrazioni sanzionare con somme diverse tra di loro la stessa violazione amministrativa, se compiuta in comuni o province diverse.
Questa disposizione è sicuramente un aiuto importante dato agli enti locali, nella difficile battaglia contro i numerosi comportamenti poco civili che purtroppo fanno parte del tessuto sociale delle nostre comunità, ma a mio parere tolgono l’uniformità e la certezza della sanzione che chi incappa in un illecito amministrativo deve pagare.
Pertanto da ora, per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali e provinciali, ogni singola amministrazione potrà decidere, per l’importo in misura ridotta della sanzione conseguente, di non avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell’art. 16 della legge 689/81 ma di indicare una somma fissa all’interno del limite edittale minimo e massimo della stessa.
Valerio FERE’