Now In:  News
 
View Article
20

LOMBARDIA

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA D’ESERCIZIO E OBBLIGO DURC
Sul B.U.R.L. del 7 dicembre 2009 è stato pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione lombardia n° 8/10615 del 25.11.2009 consistente nel “Secondo provvedimento attuativo dell’art. 4 della l.r. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/08.
La deliberazione ha la finalità di fornire ulteriori indicazioni attuative della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 «Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche», ed in particolare tratta le disposizioni relative alla carta di esercizio ed alla attestazione dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali,  fiscali ed assistenziali previsti dall’art. 2 commi 3 bis e 6 ter della legge regionale.
Nel dettaglio viene detto che:
1. La carta di esercizio di cui all’art. 2 comma 6-quater della legge regionale ha una finalita` di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio, puo` essere compilata direttamente dall’operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La carta d’esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell’operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l’operatore svolge l’attivita` su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l’operatore itinerante. La vidimazione e` un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicita` dei dati si intende gia` assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.
4. Nel caso di societa` di persone la carta d’esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall’Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d’opera. Inoltre ogni socio dovra` possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l’attivita` sia esercitata da un lavoratore dipendente.
5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l’operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.
6. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornira` , con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonche´ all’organizzazione e alla gestione dei relativi dati.
Assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali
L1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e` verificato annualmente dal comune di residenza dell’operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d’esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica puo` essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalita` adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L’attestazione non puo` essere compilata direttamente dall’operatore.
2. La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e` riferita al complesso delle attivita` commerciali svolte dall’operatore.
3. Il Comune o le Associazioni verificano che l’operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l’attestazione. In particolare, l’assolvimento degli obblighi:
– amministrativi, deve risultare dall’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
– fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d’impresa;
– previdenziali e assistenziali, deve risultare dal DURC o dal certificato di regolarita` contributiva con le modalita` di cui al paragrafo 4.
4. L’attestazione e` una sola anche in caso di titolarita` di piu` autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
5. L’attestazione e` una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui la stessa e` effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. La presa d’atto di cui all’art. 2 comma 6-ter della legge regionale e` assolta mediante la compilazione annuale dell’attestazione, che deve essere esibita insieme all’autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
7. L’attestazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera d) il Comune revoca l’autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
9. Per predisporre l’attestazione i Comuni e le Associazioni di categoria possono avvalersi del modello di cui all’allegato 2. 
Vengono altresì fornite delle indicazioni relative al DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva per il commercio su aree pubbliche) che il Ministero dello Sviluppo Economico con  la risoluzione n.0100166 del 06.11.2009 aveva chiarito i dubbi interpretativi più rilevanti relativamente all’applicazione dell’art. 11 bis del D.L. 78/2009 (convertito in legge con la Legge n. 102/2009).
Indicazioni relative al DURC
L’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, cio` ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».
2. In riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009, l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito in relazione ai seguenti casi:
a) Ambulante con dipendenti ovvero organizzato in forma societaria: presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno.
b) Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarita` contributiva + dichiarazione che attesti l’impossibilita` a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno.
c) Rilascio nuova autorizzazione o subingresso:
c.1) Se l’ambulante e` gia` in attivita` : vedi punti a) o b). I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione.
c.2) Se l’ambulante non ha mai esercitato dovra` consegnare una dichiarazione che attesti l’impossibilita` a presentare il DURC.
Il caso c) vale solo per l’anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2.
La deliberazione in argomento dà  anche delle indicazioni particolari affermando che la carta di esercizio e l’attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana.
Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.
I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell’art. 2 comma 6- quater, non hanno l’obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l’attestazione annuale.
E importante, il termine di decorrenza dell’obbligo di possedere la carta d’esercizio, passa dal 16 dicembre 2009 al 7 dicembre 2010  
In concreto, le novità delle nuove disposizioni sono:
un ulteriore "foglio aggiuntivo" nella carta di esercizio nel caso in cui l'attività sia svolta da soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione.
Tale foglio, munito di fotografia, illustra la "qualifica" del collaboratore e deve essere conservato
unitamente alla carta di esercizio (o "alle carte di esercizio", le quali infatti possono essere più di
una, nel caso di società di persone. In questo caso, una sarà "l'originale" e le altre, in copia
conforme, detenute da ognuno dei soci prestatori d'opera, unitamente al foglio aggiuntivo per così
dire "proprio").
L.’attestazione è unica anche in caso di titolarità di più autorizzazioni.
La presa d’atto di cui all’art. 2 comma 6-ter della legge regionale e` assolta mediante la compilazione annuale dell’attestazione, che deve essere esibita insieme all’autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
 
L’obbligo annuale di presentazione del D.U.R.C. entro il 31gennaio di ogni anno per l'operatore che si avvale di dipendenti, mentre i titolari di ditta individuale, entro il medesimo termine, dovranno presentare dichiarazione di non assoggettamento alla norma.
A tale proposito, il DURC non sostituisce ma si aggiunge all'attestazione di regolarità fiscale, contributiva e assistenziale di cui alla L.R..
la Regione Lombardia, in tal senso ha ritenuto ancora applicabile (sarà corretto, visto l'articolo 117 della Costituzione?) l'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 nella sua ultima formulazione prevista dalla Legge 102/09.
 
Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 25/11/2009 n. 8/10615 (B.U.R 7/12/2009 n. 49)
Secondo provvedimento attuativo dellart. 4 della l.r. n. 15/2000 in materia di disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 8570/08
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 28 comma 2-bis del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;
Vista la l.r. 21 marzo 2000 n. 15 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570 «Determinazioni in merito all’individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, comma 2, l.r. n. 15/2000)»;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell’VIII Legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell’ambito dell’obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l’obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive » il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;
Considerato che la modifica dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/98, introdotta dall’art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attivita` di commercio su aree pubbliche sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita` contributiva (DURC);
Dato atto che risulta necessario coordinare la predetta modifica con le disposizioni regionali vigenti in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2 comma 3-bis della l.r. n. 15/2000 e contestualmente revocare il comma 8 del paragrafo IV.2 e il relativo allegato 2 della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570;
Ritenuto, inoltre, necessario, in relazione alle numerose problematiche emerse in fase applicativa, procedere ad una piu` efficace formulazione delle modalita` che regolano la compilazione della carta di esercizio e contestualmente revocare il paragrafo III e il relativo allegato 1 della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570;
Dato atto che, per l’attuazione di quanto sopra, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l.r. n. 15/2000, provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche, come specificati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
Dato atto che il termine di cui all’art. 8 comma 4 quinquies della l.r. n. 15/2000 decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
Sentite le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e l’ANCI;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge
Delibera
1. Di approvare il «Secondo provvedimento attuativo dell’art. 4 comma 2 della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 – Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto.
2. Di revocare il paragrafo III e il comma 8 del paragrafo IV.2 e i relativi allegati, della d.g.r. 3 dicembre 2008 n. 8/8570.
3. Di dare atto che il termine di cui all’art. 8 comma 4 quinquies della l.r. n. 15/2000 decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. Di pubblicare in presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATO A
Secondo provvedimento attuativo dell’art. 4 comma 2 della l.r. 21 marzo 2000 n. 15
«Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»
1. Finalita`
1. Il presente atto fornisce ulteriori indicazioni attuative della legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 «Normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche».
2. Nel seguito del presente atto, la legge Regionale 21 marzo 2000 n. 15 sara` sinteticamente indicata legge regionale.
2. Disposizioni relative alla carta d’esercizio
1. La carta di esercizio di cui all’art. 2 comma 6-quater della legge regionale ha una finalita` di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio, il cui fac-simile e` fornito nell’allegato 1, puo` essere compilata direttamente dall’operatore ovvero, a titolo gratuito, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La carta d’esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell’operatore medesimo o delle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l’operatore svolge l’attivita` su posteggio ovvero dal Comune di residenza per l’operatore itinerante. La vidimazione e` un atto con cui il Comune, verificati i dati in essa contenuti, appone timbro, data e firma sulla carta medesima. La verifica della veridicita` dei dati si intende gia` assolta qualora la carta di esercizio fosse compilata dalle Associazioni di categoria.
4. Nel caso di societa` di persone la carta d’esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri soci. A tal fine dovranno essere predisposte, da uno dei Comuni sede di posteggio o dall’Associazione di categoria che ha compilato il documento, tante copie conformi quanti sono i soci prestatori d’opera. Inoltre ogni socio dovra` possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l’attivita` sia esercitata da un lavoratore dipendente.
5. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l’operatore ha ottenuto la concessione decennale del posteggio.
6. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornira` , con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonche´ all’organizzazione e alla gestione dei relativi dati.
3. Disposizioni relative alla attestazione
1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all’art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e` verificato annualmente dal comune di residenza dell’operatore o da uno dei Comuni sede di posteggio mediante apposita attestazione allegata alla carta d’esercizio. Al fine di supportare i Comuni in tali controlli, la predetta verifica puo` essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalita` adottate dai Comuni, anche dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. L’attestazione non puo` essere compilata direttamente dall’operatore.
2. La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 2 commi 3-bis e 6-ter della legge regionale e` riferita al complesso delle attivita` commerciali svolte dall’operatore.
3. Il Comune o le Associazioni verificano che l’operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti, compilano e firmano l’attestazione. In particolare, l’assolvimento degli obblighi:
– amministrativi, deve risultare dall’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
– fiscali, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi d’impresa;
– previdenziali e assistenziali, deve risultare dal DURC o dal certificato di regolarita` contributiva con le modalita` di cui al paragrafo 4.
4. L’attestazione e` una sola anche in caso di titolarita` di piu` autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
5. L’attestazione e` una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel momento in cui la stessa e` effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. La presa d’atto di cui all’art. 2 comma 6-ter della legge regionale e` assolta mediante la compilazione annuale dell’attestazione, che deve essere esibita insieme all’autorizzazione ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
7. L’attestazione deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera d) il Comune revoca l’autorizzazione nel caso in cui siano venuti meno gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.
9. Per predisporre l’attestazione i Comuni e le Associazioni di categoria possono avvalersi del modello di cui all’allegato 2.
4. Indicazioni relative al DURC
1. L’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito con la presentazione del DURC, cio` ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 11-bis della legge 3 agosto 2009 n. 102 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche´ proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali».
2. In riferimento a quanto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 6 novembre 2009, l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali deve essere garantito in relazione ai seguenti casi:
a) Ambulante con dipendenti ovvero organizzato in forma societaria:
presentazione del DURC entro il 31 gennaio di ogni anno.
b) Ambulante ditta individuale senza dipendenti: presentazione del certificato di regolarita` contributiva + dichiarazione che attesti l’impossibilita` a presentare il DURC, entro il 31 gennaio di ogni anno.
c) Rilascio nuova autorizzazione o subingresso:
c.1) Se l’ambulante e` gia` in attivita` : vedi punti a) o b). I documenti andranno presentati contestualmente alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione.
c.2) Se l’ambulante non ha mai esercitato dovra` consegnare una dichiarazione che attesti l’impossibilita` a presentare il DURC.
Il caso c) vale solo per l’anno di rilascio della nuova autorizzazione o del subingresso. Per gli anni successivi saranno applicabili i punti 1 e 2.
5. Indicazioni particolari
1. La carta di esercizio e l’attestazione non devono essere richieste agli operatori itineranti con autorizzazione rilasciata da altra regione italiana. Dovranno, invece, possedere i suddetti documenti gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi.
2. I titolari di posteggio isolato, ai sensi dell’art. 2 comma 6- quater, non hanno l’obbligo di possedere la carta di esercizio, tuttavia devono comunque ottenere l’attestazione annuale.
 
Valerio FERE’
Posted in: Commercio

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Only registered users may post comments.