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http://www.infopoint.it/pdf/2010/01040.pdf

 

Vedere pagina 348.

 

Approfondimento di Paolo Ravelli

 

Fonte: www.marilisabombi.it

 

Si ringraziano il collega Paolo Ravelli (autore dell'articolo) e Marilisa Bombi, webmaster del sito www.marilisabombi.it, per la gentile concessione.

 

Lombardia: niente Durc per gli operatori su area pubblica – basta l’attestazione allegata alla “carta di esercizio”
Meno di 40 giorni (dal 7 dicembre 2009 al 13 gennaio) per capire che il Durc può anche non servire e può essere sostituito da un medesimo adempimento, già previsto nella ultima formulazione della L.R. 15/00: l’attestazione di assolvimento obblighi amministrativi, fiscali, assistenziali e previdenziali di cui all’articolo 2, commi 3-bis e 6-ter.
Significativa è, diciamo così, una delle “giustificazioni” che accompagnano, nelle premesse, la nuova d.g.r. 8/11003 per giustificare tale abrogazione. Testualmente:
“Dato atto che, al fine di contrastare l'abusivismo nei mercati e nelle fiere, Regione Lombardia con la legge 15/2000 (articolo 2, comma 3 bis)ha già previsto, in capo a tutti gli operatori ambulanti, l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali mediante apposita attestazione.....Considerato che tale attestazione assolve alla finalità sottesa dalla normativa statale sopra citata e che, pertanto non si ritiene necessario introdurre in capo agli operatori ambulanti l'adempimento previsto dalla legge 191/09”.
Con la d.g.r. 8/11003, datata 1301.2010, Regione Lombardia ha parificato la attestazione prevista dalla Legge regionale in materia di commercio su aree pubbliche al D.U.R.C., non richiedendo quindi anche la contestuale presentazione dello stesso che diventava, in pratica, un doppione del primo documento.
Lavoro vano (e tempo perso) è quindi stata l'attività che, in questi giorni, si erano fatti carico taluni uffici commercio e attività produttive della Regione Lombardia in risposte agli operatori, con circolari e quant’altro..... Si pensi a chi, con solerzia, aveva già distribuito avvisi agli operatori in previsione dell’imminente scadenza di obbligo di presentazione del D.U.R.C., che, ricordiamo, era fissata per il 31 gennaio... Ora, doppio lavoro... avvisare di nuovo tutti che il D.U.R.C. non occorre più. Con l’aggravante di chi – magari non usuale a consultare giornalmente i vari siti internet – ancora non sapeva nulla della nuova d.g.r. che si stava per emanare; la pubblicazione è infatti avvenuta solo ieri, 25 gennaio 2010 sul Supplemento Ordinario n. 4 (la d.g.r., come ricordato, è la n. 8/11003 del 13.01.2010 ed è pubblicata a pag. 348).
Da ora quindi sarà sufficiente solo l’attestazione allegata alla carta di esercizio e.... anche in questo caso il legislatore regionale si è accorto che i tempi erano troppo ristretti... (al 7 dicembre sembravano sufficienti... bah...) non più 31 gennaio di ogni anno (vedi par. 3, comma 7 della d.g.r. 8/10615) ma 31 ottobre. Rimane fissata al 7 dicembre (un anno dalla pubblicazione della d.g.r. 8/10615) la data per poter applicare le sanzioni di cui all’articolo 8 comma 4 della L.R. (Paolo Ravelli). 

 

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Approfondimento di Valerio Feré, che si ringrazia per la gentile concessione.

 

 

LOMBARDIA

 

 

NIENTE Documento Unico di Regolarità Contributiva PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
 
la Regione Lombardia con D.G.R. n° 11003 del 13 gennaio 2010 ha modificato il 2° provvedimento relativo al commercio su aree pubbliche, attuato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n° 8/10615 del 25.11.2009 modificando la parte in cui veniva citato che erano assolti gli obblighi assistenziali e previdenziali mediante la presentazione del D.U.R.C., e sostituendolo con l’avvenuta iscrizione all’INPS ed all’INAIL (qualora dovuta).
 
Si è così preso atto che quanto previsto dal DURC risultava già inserito nella normativa regionale attraverso l’adozione dell’obbligo della Carta d’esercizio (art. 2 comma 3bis legge regionale 15/2000) per gli operatori del commercio su aree pubbliche e che il DURC era un duplicato della predetta carta d’esercizio.
 
Si è così eliminata una nuova procedura burocratica che non aveva alcun senso pratico, infatti ad una lettura attenta delle motivazioni e degli obblighi previsti dal DURC si poteva osservare come questi, per la Lombardia, erano assolti dalla carta d’esercizio prevista dalla normativa regionale per il commercio su aree pubbliche.
 
Va evidenziato peraltro che l’assolvimento agli obblighi previsti nella Regione Lombardia sono sicuramente più “ampi” rispetto a quanto previsto dal Documento Unico di regolarità Contributiva
 
Inoltre anche il Ministero del Lavoro, con nota del 12 ottobre 2009, aveva già  precisato che, poiché la normativa in tema di autorizzazione commerciali è di competenza delle regioni, il nuovo obbligo del D.U.R.C. necessitava di essere disciplinato da una legge regionale, pertanto, le previsioni del D. L 78/2009 restano solamente norme di indirizzo per le regioni.
 
Le modifiche apportate all’allegato A della DGR 25 novembre 2009 n. gi 10615 sono i seguenti:
il paragrafo 3 comma 3 terzo alinea è così sostituito: “previdenziali ed assistenziali, deve risultare dall’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta)
al paragrafo 3 comma 7 le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”
il paragrafo 4 è eliminato
 
Con le modifiche intervenute  oltre alla non presentazione del DURC, si sposta al 31 ottobre di ogni anno il termine in cui deve essere prodotta l’attestazione prevista dall’allegato A della DGR 25 novembre 2009 n. gi 10615
Valerio FERE’
Posted in: Commercio

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