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TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE


Sciogliendo la riserva del verbale dell’8/3/’10 (n.847/10R.G.: Casini Roberto c/ Provincia di Salerno);
OSSERVA
Il ricorrente è dipendente della Provincia a tempo indeterminato come dirigente, ed ha svolto in via continuativa le funzioni ci Comandante del Corpo di Polizia Provinciale sin dal 1997.
Con il ricorso cautelare egli ha dedotto la illegittimità del comportamento di parte convenuta, che – con atto n. 243 del 14/12/09 – gli ha tolto il comando del Corpo di Polizia provinciale e lo ha assegnato ad un settore del tutto diverso, cioè al settore “politiche sociali, sanitarie e sicurezza alimentare”.
E’ pacifico in giudizio che la rimozione del ricorrente dal precedente incarico non sia avvenuta né per valutazione negativa dell’attività svolta, né per mancato raggiungimento dei risultati, né tantomeno per motivi disciplinari o per incompatibilità ambientale.
Ora, come chiarito dalla giurisprudenza, le funzioni di Polizia municipale non possono essere qualificate come un mero “servizio sociale”, sia per l’impronta autoritativa che le caratterizza sia per i profili di contenuto essenzialmente ordinatorio e repressivo (Cons. Stato, sez. V, n. 1261/98).
Ne deriva che, se è vero che la Provincia può legittimamente deliberare in ordine alla composizione della pianta organica ed alla ripartizione delle attività amministrative in più settori o aree, tuttavia non può evitare che il Comandante di Polizia espleti il suo ruolo di diretto responsabile delle funzioni di Polizia.
Né l’esistenza di un “responsabile” per ciascun settore delle varie attività può comportare l’esclusione di fatto del Comandante del Corpo dalla diretta ed autonoma gestione del servizio di Polizia.
Come enunciato dal Consiglio di Stato, infatti, “La polizia municipale non rientra tra i “servizi pubblici sociali” che possono essere gestiti tramite un’istituzione comunale ai sensi dell’art. 23 della L. n. 141/1990. La struttura della “istituzione” comunale di cui all’articolo 23 della L. n. 142/1990 non è compatibile con la disciplina del corpo della polizia municipale dettata dalla L. n. 65/1986” (Cons. Stato V n. 1261/98).
Ne consegue che l’ente locale, pur avendo nell’ambito della propria discrezionalità organizzativa il potere di delineare un assetto strutturale del Corpo di Polizia in parte diverso da quello indicato dall’art. 7 legge n. 65/86, tuttavia non può sottrarre al Comandante i suoi compiti di diretto interlocutore e responsabile del servizio, né l’autonomia operativa garantita dalla citata legge (Cons. Stato, sez. V, n. 1261/98, n. 262/95).
L’art. 70, co. 2, D.Lgs. n. 165/01 del resto ha fatto salva l’applicazione della legge n. 65/86, disponendo che essa resta in vigore, così sottraendo la posizione del Comandante di Polizia dell’ente locale alla disciplina ordinaria che riguarda gli altri incarichi dirigenziali.
Anche la giurisprudenza ha precisato che il comandante del Corpo dei vigili urbani “riveste una posizione peculiare nell’ambito dell’organico dirigenziale dell’amministrazione comuanle” e che “il corpo di polizia municipale costituisce un’entità organizzativa unitaria ed autonoma, che non può essere assorbita da altri uffici comunali” (Cons. Stato sez. V n. 1359/01).
Si aggiunge che nel caso in esame, a seguito della rimozione del ricorrente, non solo il posto di Comandante di Polizia risulta vacante, ma le sue funzioni sono state attribuite, sia pure “ad interim”, ad un dirigente del ruolo amministrativo (Dr. Lardo), che risulta altresì, nel prospetto allegato proprio dalla Provincia, quale responsabile dell’intera area “politiche del lavoro e risorse umane”, nella quale è stato inserito, come mera “sottoarea”, il “settore polizia provinciale”.
Ciò che appunto non è consentito dalla legge, che vieta non solo la concreta ed effettiva sottrazione al Comandante del diretto controllo delle funzioni di Polizia ma anche l’incorporazione del servizio di Polizia in altri settori.
Invero, “Una volta che la polizia municipale sia stata eretta in Corpo (L. n. 65/1986, legge-quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) essa, non può essere considerata una struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardina mento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura” (Cons. Stato sez. V n. 616/06).
Solo il comandante, infatti, “ha la responsabilità del corpo stesso e ne risponde direttamente al sindaco, con esclusione, quindi, d’ogni possibilità di sottoposizione del corpo, a guisa di struttura intermedia (nella specie, come sezione), ad una struttura burocratica più ampia (nella specie, ad un settore amministrativo)” (C ons. Stato sez. V n. 4663/00).
Alla stregua della sommaria valutazione consentita in sede cautelare, si ravvisa pertanto la sussistenza del “fumus boni juris”.
Quanto al “periculum in mora”, è chiaro che, nelle more dell’accertamento in via ordinaria, potrebbe verificarsi una irreparabile lesione del diritto azionato, che in ogni caso non riveste natura puramente economica ma attiene alla dignità ed al prestigio, sia personale che professionale, del ricorrente, ove si tenga conto della delicatezza ed importanza delle funzioni ricoperte.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso ex art. 700 c.p.c., e per l’effetto sospende l’atto impugnato e dispone, in via di urgenza, che il ricorrente sia reintegrato nelle funzioni proprie di Comandante della Polizia provinciale;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Salerno, 10/3/10.
Il Giudice
Dr.ssa Lia Di Benedetto

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