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(Omissis)

 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO
 
Con l’odierno ricorso l’esponente – impresa operante nel settore dell’intrattenimento e dei videogiochi - ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con cui il Comune di XXX, acquisiti i pareri negativi del Consiglio di zona e della Polizia locale, ha respinto la richiesta di autorizzazione come sopra presentata.
 
Di tale diniego l’odierna società chiede l’annullamento, evidenziandone l’illegittimità per eccesso di potere sotto più profili:
 
per difetto ed insufficienza della motivazione; travisamento dei fatti; incoerenza; arbitrarietà; contraddittorietà del provvedimento rispetto al fine perseguito dalla legge.
 
Secondo l’esponente, in sostanza, i presupposti di fatto enunciati dall’amministrazione (assenza in zona di ospedali e caserme, presenza di un luogo di culto cattolico, situazione di degrado della zona) non potrebbero precludere ai privati l’esercizio di un’attività economica, pena la violazione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.. Il Comune, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle controdeduzioni della ricorrente, sulla possibilità di superare i potenziali problemi alla viabilità con la stipulazione di un’apposita convenzione con una vicina autorimessa.
 
Si è costituito il Comune di XXX controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
 
Alla Camera di consiglio del 23.06.2009 questo TAR ha accolto, ai fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione.
 
Con provvedimento del 31.07.2009 il Comune di XXX, dopo avere nuovamente acquisito i pareri, sempre negativi, del Consiglio di zona e della Polizia locale, ha confermato il diniego al rilascio della autorizzazione di che trattasi, già emesso il 20.02.2009.
 
È nuovamente insorta l’esponente, con motivi aggiunti depositati il 14.12.2009, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di conferma da ultimo citato, del quale si lamentano vari profili di illegittimità, ovvero:
 
1) violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 10 bis della legge n.241/1990, poiché nel procedimento di riesame, avviato in ottemperanza alla decisione cautelare di questo TAR, non è stata effettuata la comunicazione a favore della ricorrente dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
 
2) eccesso di potere per difetto ed insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, incoerenza, arbitrarietà, contraddittorietà del provvedimento rispetto al fine perseguito dalla legge. Ciò, in quanto i due pareri richiamati nell’atto gravato, pur contenendo “con maggior dovizia di particolari, elementi e tratti del quartiere in cui YYY intende ubicare l’esercizio commerciale” (così a pg.9 dei motivi aggiunti), non offrirebbero una motivazione congrua per un diniego basato, com’è per quello gravato, su ragioni di viabilità, ordine pubblico e pubblica sicurezza.
 
Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, riproposta in occasione dei motivi aggiunti, il Collegio - constatata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria - sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.
 
DIRITTO
 
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere dichiarare la improcedibilità del ricorso introduttivo, in ogni sua domanda.
 
Ciò, in quanto, pur se a seguito di ordinanza propulsiva di questo TAR n. 797/2009, il Comune di XXX ha riesaminato la determinazione in precedenza assunta col diniego del 17.02.2009, pervenendo ad una motivata conferma del medesimo, con la determinazione gravata a mezzo dei motivi aggiunti.
 
Non v’è dubbio, al riguardo, che la nuova determinazione sia stata adottata all’esito di una nuova valutazione comparativa, ad opera della P.A., degli interessi coinvolti dall’odierna vicenda e che la determinazione medesima sia autonomamente sorretta da una nuova scelta discrezionale dell’autorità comunale.
 
Nel merito, tuttavia, non può trascurarsi la circostanza che le censure svolte col ricorso introduttivo siano le stesse riproposte con i motivi aggiunti (con l’ulteriore deduzione, per questi ultimi, della violazione dell’art. 10 bis cit.), per cui la sorte del primo ricorso, in mancanza della predetta decisione in rito, sarebbe la stessa dei motivi aggiunti che si passa, di seguito, ad illustrare.
 
L’esponente lamenta la illegittimità del provvedimento di conferma del diniego, essenzialmente, facendo leva sulla incongruità della motivazione che, come meglio evidenziato in fatto, riporta come suoi presupposti degli elementi legati alla situazione dei luoghi in cui dovrebbe essere ubicata la sala giochi (ovvero, “criticità quali: la presenza di persone extra comunitarie senza fissa dimora e clandestine, prostituzione e la presenza di un’area dimessa e di occupazione abusiva da parte di extra comunitari clandestini”, nonché, problemi di viabilità legati alle ridotte dimensioni della strada, consistente in un’unica carreggiata unidirezionale, con sosta non regolamentata su tutta la via e consentita solo su un lato, a filo marciapiede) per denotare la incompatibilità, nei suddetti luoghi, dell’attività di cui si chiede l’autorizzazione con l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
 
In altri termini, l’amministrazione ritiene che la libertà di iniziativa economica privata - cui pure si riferisce la ricorrente, richiamando l’art. 41 Cost. - “Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”, così come espressamente sancito al secondo comma della norma da ultimo citata. Ciò in quanto, sempre secondo la difesa civica, nel caso in esame il rilascio della richiesta autorizzazione si porrebbe in contrasto, sia con esigenze di utilità sociale, che con ragioni di sicurezza pubblica, tenuto conto, da un lato, del concreto contesto socio-economico, dall’altro, degli aspetti viabilistici.
 
Gli interessi pubblici di cui si fa carico la P.A., più in dettaglio, verrebbero ad essere pregiudicati “dall’affollarsi di pubblico soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, in una zona che ha già diversi fattori che determinano insicurezza nella collettività…” , nonché, dalla “…presenza di una chiesa nel raggio di un centinaio di metri e l’assenza di adeguati spazi a parcheggio; in particolare si valuta non sufficiente l’impegno della società …a predisporre una sala fumatori all’interno dell’esercizio commerciale onde evitare che i giocatori si rechino all’esterno per fumare ed a stipulare una convenzione con la vicina autorimessa per riservare 20/30 posti auto: con tali impegni non verrebbero scongiurati i fenomeni di potenziale pericolo sociale ed i rischi di grave disturbo ai numerosi residenti del comparto abitativo circostante. Il locale fumatori interno, inoltre, nulla toglierebbe alla concreta probabilità di ripetute aggregazioni estemporanee esterne di avventori; per quanto riguarda i parcheggi convenzionati si ritiene che non vadano proporzionati sul numero delle postazioni gioco, bensì sugli ipotizzabili ben più numerosi frequentatori” (così relazione del Consiglio di zona 6 versata in atti).
 
E, ancora, stando a quanto emerge dalla relazione della Direzione centrale della Polizia Locale e Sicurezza del Comune intimato: “… Si ribadisce, altresì, che la carreggiata unidirezionale di via Giambellino e, in particolare, in corrispondenza del civico 133, è composta da un’unica corsia di marcia che permette il transito di una sola fila di veicoli e che, in tutta la suddetta via, la sosta non è regolamentata, oltre ad essere consentita solo su un lato, a filo marciapiede, con conseguente scarsità di parcheggio, anche nelle vie limitrofe. Per tutto quanto su suesposto, tenuto conto … dell’art. 58 (punto 1.1 e 4) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG in merito ai parcheggi relativi agli spazi commerciali, si conferma il parere negativo, ritenendo che i problemi viabilistici, ed anche quelli relativi alla quiete pubblica, aumenterebbero con l’apertura della sala giochi”.
 
Ebbene, tenuto conto di quanto poc’anzi esposto, si deve ritenere che:
 
1) in relazione al primo motivo aggiunto:
 
la censura è infondata, poiché la omessa comunicazione dei motivi ostativi non ha impedito all’amministrazione di tenere conto delle ragioni della ricorrente, ragioni che erano già state pienamente esternate in occasione dell’adozione del primo diniego e con le quali il comune resistente aveva già dovuto confrontarsi, giusta l’ordinanza propulsiva di questo TAR già citata (cfr. in tal senso, tra le altre, T.A.R. Lombardia – sentenza n. 1937 del 06/06/2008).
 
2) sul secondo motivo aggiunto:
 
il provvedimento di conferma risulta motivato (anche per relationem, attraverso il richiamo dei pareri espressi dal Consiglio di Zona 6 e dalla Polizia locale) facendo leva su ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
 
Tali interessi, quand’anche non fossero esplicitamente indicati nel provvedimento, sarebbero facilmente ricavabili, tenuto conto della natura dell'attività autorizzata, della clientela cui tipicamente si rivolge (e cioè, come è notorio, i giovanissimi) e del luogo in cui si svolge (una strada ad un’unica carreggiata in una zona ad alta densità abitativa afflitta da problemi di prostituzione e di permanenza abusiva di cittadini extracomunitari).
 
Si tratta, quindi, dell'interesse degli abitanti del luogo a che i suoni, rumori e schiamazzi provenienti da una sala giochi non si protraggano nelle ore notturne, dell’interesse a non aggiungere i numerosi potenziali frequentatori del locale a coloro che incrementano il fenomeno della prostituzione già presente in zona, dell’interesse a prevenire risse per motivi di traffico, di sosta ed altro.
 
Ora, della tutela di tali interessi risulta che l’amministrazione si sia fatta carico nel provvedimento impugnato, ritenendo – nel bilanciamento operato rispetto alla salvaguardia della libertà di iniziativa economica, invocata dalla difesa ricorrente – che dovessero, al momento, trovare prevalenza.
 
Ciò non significa, evidentemente, che il fenomeno della prostituzione e quello dell’occupazione abusiva di immobili da parte degli immigrati non debbano essere affrontati e risolti dalle competenti autorità, statali e comunali, in modo diretto, sì da evitare che essi creino problemi di compatibilità con l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata. Tuttavia, al momento, detti fenomeni sussistono nella zona di che trattasi e con essi (oltreché con i problemi connessi alla viabilità) l’amministrazione è tenuta a fare i conti, onde evitare l’aggravamento dei fenomeni medesimi e, quindi, i pericolosi risvolti in tema di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
 
Anche la giurisprudenza, del resto, ha avuto modo di chiarire che, fra gli elementi che l’amministrazione deve responsabilmente valutare, prima di concedere o negare la licenza all’apertura di sale giochi, rientrano quelli che riguardano lo stato dei luoghi e le caratteristiche del traffico veicolare o pedonale che in essi si svolge, con immediati riflessi sulla incolumità personale di coloro che, per varie ragioni, in detti luoghi si trovano a transitare (cfr. Cons. Stato IV 10.03.1992 n. 263).
 
Né la situazione dei luoghi oggetto dell’odierna vicenda può essere assimilata a quella presa in esame della sentenza n.5658 del 17.10.2002 del Consiglio di Stato, cui pure ha fatto riferimento il patrocinio ricorrente, atteso che lì, la sede di destinazione della sala giochi era un’ampia strada di scorrimento in cui non si presentavano situazioni di compromissione della sicurezza della circolazione stradale e pedonale, né vi erano altre problematiche connesse alla prostituzione e all’immigrazione clandestina.
 
Anche il secondo motivo aggiunto risulta, pertanto, infondato.
 
Quanto alla domanda risarcitoria il Collegio, venendo meno il presupposto dell’agire illegittimo della P.A., essendo il provvedimento di conferma risultato immune dalle dedotte censure, non può che decretarne il rigetto, per difetto dei presupposti di cui all’art. 2043 cod. civ..
 
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe indicato deve essere dichiarato improcedibile in ogni sua domanda, mentre i motivi aggiunti devono essere respinti. Analogamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno riproposta con i motivi aggiunti.
 
Quanto alle spese di lite il Collegio, attesa la complessità della fattispecie concreta sottostante i provvedimenti qui gravati, ritiene sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, così statuisce in relazione al ricorso ed ai motivi aggiunti in epigrafe indicati:
 
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo in ogni sua domanda;
 
- respinge i motivi aggiunti e la domanda accessoria di risarcimento danni;
 
- compensa interamente le spese fra le parti costituite.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010
   
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 15/01/2010
 

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