Lombardia/1001/2009/PAR
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero Referendario
nella camera di consiglio del 5 novembre 2009
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota prot. n. 28015 del 15 ottobre 2009, con la quale il
Sindaco del Comune di Giussano ha chiesto un parere in materia di contabilità
pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’articolo 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003;
Vista l’ordinanza n. 287/Pareri/2009 del 20 ottobre 2009, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Giussano;
Udito il relatore, dott.ssa Alessandra Olessina
PREMESSA
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Giussano ha chiesto alla Sezione di rendere apposito parere in merito all’interpretazione dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”), norma che disciplina i limiti e le modalità di conferimento degli incarichi di
funzioni dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione con contratto a tempo determinato.
In particolare, si chiede se, alla luce della disposizione suindicata, debba considerarsi requisito imprescindibile il possesso del titolo di laurea nel soggetto destinatario dell’incarico.
Nella richiesta di parere, infatti, il Sindaco spiega che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, nel disciplinare, ex art. 110 TUEL, il conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, prevede che l’Amministrazione possa conferire l’incarico dirigenziale a personale dipendente dell’Ente appartenente alla categoria D, secondo le modalità, le condizioni e con i requisiti stabiliti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, tramite selezione esclusivamente interna mediante comparazione dei curricula.
Fa presente che, alla luce di tale disposizione, è stata indetta una selezione interna, stabilendo che potranno partecipare i dipendenti dell’Ente in servizio a tempo indeterminato inquadrati nella categoria prevista per l’accesso alla dirigenza, in possesso di comprovata qualificazione
professionale, desumibile da concreta e almeno decennale esperienza di lavoro in funzioni di rilievo organizzativo o professionale nelle materie oggetto dell’incarico, maturata nell’Ente o anche presso altri soggetti pubblici o privati;
nel caso in cui il dipendente interno sia in possesso di titolo di studio universitario adeguatamente attinente alle materie oggetto dell’incarico, l’esperienza professionale richiesta è almeno quinquennale.
Chiede, pertanto, se, alla luce delle suindicate disposizioni, sia corretto ritenere che il possesso di un’esperienza professionale sufficientemente qualificata è in grado di sopperire all’eventuale deficit di formazione universitaria.
IN VIA PRELIMINARE
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato in più occasioni che la funzione di cui al comma 8, dell’art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire
elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione s’inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione
con l’organo di controllo esterno (per tutte Sez. controllo Lombardia 11 febbraio 2009, n. 36).
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all'attivazione di queste particolari forme di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale
quale organo che può proporre la richiesta.
Inoltre, è acquisito ed incontestato che, non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni e le Province possano chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale di controllo.
In relazione al profilo oggettivo, limiti vanno stabiliti solo in negativo.
In proposito deve essere posto in luce che la nozione di “contabilità pubblica” deve essere intesa nell’ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D’altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.
In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l’inammissibilità di richieste che interferiscano con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l’attività giurisdizionale, che si risolvano in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, che attengano a giudizi in corso, che riguardino attività già svolte, dal momento
che i pareri sono propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e dirigenti degli enti e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.
NEL MERITO
La dirigenza nell’ambito degli Enti locali trova una propria regolamentazione espressa negli artt. 107 e ss. del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”).
In particolare, l’art. 110 espressamente attribuisce all’Ente locale la potestà statutaria e regolamentare in ordine ai limiti, ai criteri e alle modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, “fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.
Tale ultimo inciso - che riguarda sostanzialmente i titoli che devono essere posseduti dai destinatari di incarichi dirigenziali esterni - deve essere interpretato in combinato disposto con altre norme del medesimo D.lgs. n. 267/2000, che espressamente sanciscono la necessità di un adeguamento dei
regolamenti e degli statuti degli Enti locali ai principi generali sulla dirigenza pubblica contenuti nel D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (in tal senso gli artt. 88 e 111 del TUEL), oltre che, ovviamente, in primis nella Carta costituzionale.
Il riferimento corre, innanzi tutto, all’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, il quale prevede la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all’Amministrazione, purchè entro determinati limiti percentuali e a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
La norma suddetta è stata di recente modificata dal D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficacia e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”) e il nuovo testo prevede espressamente che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato siano conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, e che tale competenza professionale sia collegata, tra l’altro, ad una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio presso Amministrazioni pubbliche in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.
Pertanto, in conseguenza della recente riforma dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001, deve ritenersi testualmente richiesta la compresenza di entrambi i presupposti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa, ai fini della sussistenza dei requisiti della particolare e comprovata qualificazione professionale necessaria per il conferimento degli incarichi in parola.
Conseguentemente, con riferimento specifico alla richiesta di parere avanzata dal Comune di Giussano, si mette in luce che dovranno essere modificati sia il regolamento dell’Ente che la procedura di selezione, in adeguamento alla nuova normativa.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Alessandra Olessina) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 12/11/2009
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)