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Oggetto: Legge 120 del 29.07.2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale“

Art. 80 del codice della strada – revisione dei veicoli a motore

 

La norma, in vigore dal prossimo 13 agosto, ha come intento quello di semplificare l’iter sanzionatorio nei confronti di chi circola con veicoli a motore senza aver effettuato la prescritta revisione periodica e quindi, in caso di accertata violazione all’obbligo di revisione periodica, che rimane identica nella tempistica (quattro anni dalla prima immatricolazione per gli autoveicoli e due anni dalla revisione, un anno per autobus, ambulanze, etc.) il documento di circolazione non sarà più ritirato dagli organi di polizia che invece procederanno direttamente all’annotazione (a pagina 4 del documento) della sospensione della circolazione fino all’effettuazione della prescritta visita di revisione con esito favorevole.

 

 Nulla muta circa gli adempimenti conseguenti di cui è onerato l’intestatario del documento che potrà circolare solo per recarsi ad effettuare la visita e prova direttamente presso l’Ufficio Provinciale del D.T.T. oppure presso una delle officine convenzionate.

                    

 Pertanto all’atto dell’accertamento della violazione di cui è caso gli operatori procederanno ad annotare sulla carta di circolazione – come detto prima,  se possibile alla pagina 4- che “ Il veicolo è sospeso dalla circolazione perché non in regola con la prescritta revisione e potrà circolare solo per recarsi ad effettuare la visita e prova” riportando il Comando di appartenenza, la data, l’ora e il numero di matricola dell’operatore con sottoscrizione.

 

Consiglio - per evitare possibilissimi errori ed omissioni di varia natura - di ordinare timbri auto inchiostranti per equipaggiare le pattuglie auto/moto montate per la pratica e concreta applicazione della previsione sanzionatoria.

 

Per completezza di informazione si segnala che questa nuova procedura non si applicherà in autostrada dove continuerà ad essere applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, che sarà liberato e restituito al conducente, al proprietario o all’avente diritto solo dopo la prenotazione presso l’Ufficio Provinciale del D.T.T. della visita di prova ( art. 176 CdS ).

 

Ancora, di rilevante interesse, la previsione della circolazione abusiva di veicoli già sospeso in attesa dell’esito della revisione, che il Legislatore della riforma ha immaginato e che ha voluto venga punita direttamente ad opera dell'art. 80/14° comma ( 5° periodo ) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.842,00 ad Euro 7.369,00 ed inoltre con la conseguente sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

 

Allego il prospetto operativo utile per la fattispecie in esame.

 

Fattispecie

Norma violata

Operatività

Circolava alla guida di veicolo non sottoposto a revisione annuale entro il ...

 

L’accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettua-zione della revisione.

 

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione

 

Art. 80 C.d.S.

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 155,00 a 624,00 Euro

- annotazione sul documento di circolazione

-  In caso di circolazione sul-  le Autostrade si applica il  Fermo Amministrativo del veicolo fino alla compiuta prenotazione di visita e prova ex art. 176 c.18 C.d.S.

-  Nel caso in cui un veicolo già sospeso venga posto in circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.842,00 ad Euro 7.369,00.  All’accertamento della viola-zione di cui sopra consegue la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

 

 

 

 

Art. 80 comma 14 C.d.S.

(Revisioni)

 

14. Ad esclusione dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

 

 

Art. 176 comma 18 C.d.S.

(Comportamento durante la circolazione sulle Autostrade o strade extraurbane principali)

 

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall’art. 80, ovvero che non l’abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell’art. 214.

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