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E' possibile leggere un commento della sentenza al seguente link:

 

http://www.gazzettadelleautonomie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=258:ordinanze-contingibili-e-urgenti--domanda-di-risarcimento-danni--legittimazione-passiva--spetta-al-comune&catid=66:sindaco

 

 

 

N. 04529/2010 REG.DEC.

N. 01862/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2010, proposto da:
Comune di Courmayeur, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi P., Fabio F., Hebert D'H., con domicilio eletto presso Pierluigi P. in Roma, via XXX;

contro

Renzo P., in proprio e quale Titolare della Ditta Individuale "Bar Roma", rappresentato e difeso dagli avv. Carlo C., Maria Paola R., con domicilio eletto presso Mario S. in Roma, viale XXX;

nei confronti di

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA n. 00097/2009, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

 


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Renzo Pallais, in proprio e quale Titolare della Ditta Individuale "Bar Roma";

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati De Portu e Lirosi, rispettivamente su delega degli avv.ti Piselli e Celani;

 


Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata, come da avviso dato alle parti all’odierna camera di consiglio;

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tar ha:

a) accolto il ricorso proposto da Renzo Pallais, titolare della ditta individuale “Bar Roma”, avverso l’ordinanza n. 2149 del 12 marzo 2009, emanata dal Sindaco di Courmayeur, avente ad oggetto la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande del ‘Bar Roma’ sita in Courmayeur, via Roma n. 101, ritenendo che l’impugnata ordinanza di sospensione dell’attività è stata (illegittimamente) motivata con esclusivo riferimento al provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. del Giudice del Tribunale di Aosta in data 10 marzo 2009, senza alcuna indicazione della situazione che costituisce “concreta minaccia per la pubblica incolumità” e nemmeno degli accertamenti preventivamente svolti in ordine alla situazione medesima;

b) dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso il secondo provvedimento impugnato – l’ordinanza n. 2053 del 7 aprile 2009 – con cui il Sindaco ha revocato l’ordine di sospensione dell’attività di somministrazione, tenuto conto che con questo provvedimento – oltre a disporre la revoca - il Sindaco si è limitato a “segnalare” che l’esercizio dell’attività “è autorizzato senza l’attivazione dell’impianto di diffusione sonora sino alla completa realizzazione degli interventi previsti e indicati dal C.T.U. nella relazione depositata presso il Tribunale di Aosta datata 27 gennaio 2009”;

c) accolto la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del comune di Courmayeur, fissando - ai sensi dell'art. 35, co. 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, i seguenti criteri:

- Il lucro cessante sarà quantificato nella misura della media degli utili effettuati – per lo stesso periodo - negli ultimi tre anni, detratti soltanto i risparmi di gestione strettamente legati alla mancata apertura; le spese per il personale, che non risulti sospeso o licenziato, non vanno detratte. Nel determinare la somma, il Comune può considerare i conteggi predisposti dal ricorrente, previo controllo della loro esattezza e della relativa documentazione contabile;

- Il danno da immagine andrà valutato nella misura del 5%, da computarsi sull’intero ammontare della somma definita con il criterio sopra indicato sub a);

Ritenuto che il ricorso in appello proposto dal comune è privo di fondamento con riguardo al profilo sub a), in quanto il comune si è in effetti limitato a richiamare una ordinanza cautelare del giudice ordinario, senza in alcun modo giustificare l’esercizio dei propri poteri contingibili e urgenti;

Ritenuto che sono anche infondate le censure, con cui l’appellante contesta la legittimazione passiva del Comune in relazione alla domanda di risarcimento e deduce un vizio della notificazione nei confronti del Ministero dell’interno, considerato che:

- Il motivo concernente il vizio della notificazione del ricorso di primo grado al Ministero dell’interno è inammissibile per carenza di interesse in quanto il medesimo, sulla base delle considerazioni svolte al punto seguente, non essendo passivamente legittimato alle azioni di annullamento e di risarcimento, non era parte necessaria del giudizio;

- Va affermata la legittimazione passiva dell’amministrazione comunale in ordine a domande di risarcimento di danni derivanti da ordinanze contingibili e urgenti, in quanto, pur agendo il sindaco in veste di organo dello Stato (ufficiale del governo) e quindi di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale quale elemento di tale complesso con la conseguente responsabilità del comune, e non dello Stato, degli atti posti in essere dal sindaco nella suddetta qualità (seppur con un diverso percorso argomentativo alle stesse conclusioni è giunto Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2007 , n. 4448, con cui è stata affermata la legittimazione passiva del solo comune per l’azione di annullamento degli atti posti in essere dal sindaco quale ufficiale del governo sulla base di considerazioni estese anche alla domanda di risarcimento, pur non escludendo, a priori, una responsabilità dello Stato per i danni cagionati dall'esercizio del potere di ordinanza sindacale, basata su un titolo diverso da quello dell'imputazione soggettiva dell'atto);

Considerato, invece, che è in parte fondato il motivo con cui l’appellante contesta la sussistenza del nesso di causalità tra l’ordinanza annullata e il danno lamentato, in quanto per il periodo 12 marzo / 2 aprile 2009 la preclusione allo svolgimento dell’attività del Bar è derivata in via autonoma dal provvedimento cautelare concesso dal giudice ordinario e poi parzialmente riformato in sede di reclamo, mentre la sospensione dell’attività è stata autonomamente retta dall’ordinanza sindacale solo per il periodo dal 3.4.09 (data del deposito dell’ordinanza collegiale del Tribunale di Aosta) fino al 7.4.09 o alla eventuale successiva data di comunicazione al ricorrente di primo grado del provvedimento sindacale di revoca della prima ordinanza;

Ritenuto, pertanto, che il nesso causale in contestazione sussiste solo per tale ultimo periodo e che la responsabilità dell’amministrazione comunale è stata accertata anche con riguardo all’elemento soggettivo, avendo colposamente il comune adottato una ordinanza contingibile e urgente, priva di adeguata giustificazione;

Considerato, quindi, che il risarcimento del danno va limitato al periodo indicato, fermi restando i criteri indicati dal Tar ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 80/1998;

Ritenuto, infine, che la parziale reciproca soccombenza conduce a compensare per metà le spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante metà a carico dell’appellante Comune nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte il ricorso in appello indicato in epigrafe nei limiti di cui in parte motiva, respingendolo nel resto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, limita l’accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno al periodo indicato in parte motiva.

Compensa tra le parti la metà delle spese del doppio grado di giudizio, condannando il Comune appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, della restante metà delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Adolfo Metro, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

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