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A norma del combinato disposto degli art. 145 c.p.c., (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) e art. 139 c.p.c. la notificazione alla persona giuridica non poteva essere effettuata in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, in mancanza del rappresentante o della persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa menzionate dalla prima parte di dette norme.

Attualmente, con la nuova lettera dell'art. 145 c.p.c (come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) la notifica è legittima anche se nella mani del portiere.



Si segnala un commento della sentenza al seguente link:



http://www.annamessi.it/wordpress/?p=448



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SO.IM. s.r.l., in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante, sig. S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Cavaliere Raffaele, presso il cui studio in Roma, Piazza Gentile da Fabriano n. 3, è elett.te dom.ta;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ROMA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 9820/05 del Giudice di pace di Roma, depositata il 1^ marzo 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La s.r.l. SO.IM. proponeva davanti al Giudice di pace di Roma opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatale dal concessionario della riscossione in relazione a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada. Sosteneva di non aver mai ricevuto notifica dei verbali di accertamento, elevati dalla Polizia Municipale, su cui la cartella era basata.

Radicatosi il contraddittorio con il Comune di Roma, l’opponente eccepiva la nullità delle notifiche dei verbali – le cui relate il convenuto aveva nel frattempo depositato in giudizio – perché eseguite a mani del portiere dello stabile in cui era situata la sede della società, modalità non consentita dall’art. 145 c.p.c., per la notifica alle persone giuridiche.

Il Giudice di pace, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’opposizione osservando che la notifica era stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., cui rinvia il terzo comma dell’art. 145 cit., per il caso in cui non sia stato possibile eseguire la notifica ai sensi dei commi precedenti, prevedendo in tal modo “un criterio sussidiario di notificazione, mediante la consegna dell’atto a mani del portiere dello stabile ove ha sede la società, in assenza di altre persone capaci di riceverlo”. Inoltre, secondo il giudice, era applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ult. co., onde sarebbe stato necessario che la società avesse dimostrato di non essere mai venuta a conoscenza degli atti consegnati al portiere.

La società soccombente ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolando due motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione comunale intimata.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza collegiale, dopo l’iniziale assegnazione alla camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 145 e 139 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, si censura l’affermazione della ritualità della notifica eseguita a mani del portiere dello stabile, osservando che ciò non è consentito per le notifiche a persone giuridiche, disciplinate dall’art. 145 c.p.c., il cui comma 3 rinvia alle forme di cui all’art. 139 c.p.c., per il solo caso, pacificamente qui non ricorrente, che dall’atto risulti il nome della persona fisica che rappresenta l’ente.

1.1. – Il motivo è fondato.

A norma del combinato disposto degli art. 145 c.p.c., (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263) e art. 139 c.p.c. la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dalla prima parte di dette norme, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede ed il richiamo all’art. 139 c.p.c., cit., opera soltanto per l’eventualità che l’atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l’ente, sicchè, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante (non l’ente) ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche (cfr., per tutte, Cass. 5918/1981); diversamente – e in particolare nel caso, qui ricorrente, di consegna al portiere dello stabile in cui è situata la sede dell’ente – la notifica è nulla (cfr., tra le altre, Cass. 1461/1994, 7949/1999).

2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 156 c.p.c. e vizio di motivazione, si contesta l’affermazione dell’avvenuta sanatoria della nullità, fatta dal giudice in difetto di qualsiasi elemento implicante il raggiungimento dello scopo delle notifiche nulle.

2.1. – Anche questo motivo è fondato, chiaro essendo che il Giudice di pace ha ritenuto di applicare l’istituto di cui all’art. 156 c.p.c., pur in mancanza del necessario presupposto costituito, appunto, dal riscontrato raggiungimento dello scopo delle notifiche nulle, ossia dalla conoscenza, da parte della società, degli atti invalidamente notificati prima della loro produzione in giudizio da parte del Comune.

3. – La. sentenza impugnata va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento della cartella impugnata.

Le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la cartella di pagamento opposta; condanna l’amministrazione intimata alle spese dell’intero giudizio, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per diritti e onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori di legge


 

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