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E' possibile leggere un commento della sentenza al seguente link:

 

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8973.asp

 

N. 32200/2010 REG.SEN.

 

N. 06339/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 6339 del 2009, proposto da:

METE S.p.A., titolare del marchio “perSempre arredamenti”, con sede in Monterotondo (Roma), in persona del procuratore speciale pro-tempore dott. Vittorio Bozzolini per procura a rogito del notaio Giovanni Parmegiani di Roma del 30 agosto 2007, depositata in atti, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Bertocchini, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ennio Quirino Visconti n. 61, per mandato in calce al ricorso;

 

contro

 

AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO - A.G.C.M., in persona del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento

 

del provvedimento n. 19872, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 14 maggio 2009, notificato alla società ricorrente il 21 maggio 2009 e pubblicato sul bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 19/2009 in data 1° giugno 2009, con il quale è stata dichiarata pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la diffusione di volantino pubblicitario, inviato a mezzo posta al domicilio dei consumatori, e le omologhe indicazioni riportate sul sito internet www.persemprearredamenti.it, inteso a promuovere la vendita di cucine con sconto dichiarato del 50%, con divieto di ulteriore diffusione e irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 80.000,00; nonché di ogni altro provvedimento o atto ad esso presupposto e/o conseguente

 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

 

Viste le memorie difensive;

 

Vista l’ordinanza n. 3820 del 1° agosto 2009, con cui è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 19 luglio 2009 e depositato il 24 luglio 2009, la società Mete S.p.A., con sede in Monterotondo (Roma), in persona del suo procuratore speciale pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, deducendo, con unico articolato motivo, le seguenti censure:

 

Violazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione

 

1) Insussistenza della violazione, perché le informazioni relative alla campagna promozionale erano riportate in un regolamento, disponibile presso i punti vendita, indicato sia nel volantino che sul sito internet www.persemprearredamenti.it, oltre che sulla cartellonistica dei punti vendita, con la possibilità per il cliente consumatore di attingere ogni elemento informativo in ordine alle cucine offerte, ai loro prezzi di listino, all’entità dello sconto praticato, esulando quindi ogni possibile effetto decettivo.

 

2) Abnormità della sanzione comminata, in relazione alla considerazione del fatturato del 2007, relativo ad anno precedente alla campagna promozionale e comunque riferibile all’intera gamma di prodotti commercializzati dalla società ricorrente, ben più ampia di quella oggetto dei messaggi pubblicitari (cucine), alla limitata estensione quantitativa e temporale della campagna stessa, all’entità della sanzione, pari a oltre l’11% degli utili conseguiti nel 2007, anche in relazione all’irrogazione alla stessa società ricorrente di ben più contenuta sanzione (€ 11.000,00) per precedente pratica commerciale scorretta, nonché ad altro operatore per altra pratica in fattispecie ben più grave.

 

3) Omessa audizione del responsabile della società nel corso del procedimento, con violazione dell’art. 12 del regolamento istruttorio di cui alla deliberazione A.G.C.M. n. 283 del 5 dicembre 2007.

 

Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, richiamando e illustrando l’ampia motivazione della deliberazione gravata.

 

Con ordinanza n. 3820 del 1° agosto 2009 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

 

All’udienza pubblica del 24 marzo 2010 il ricorso è stato discusso e deciso come da dispositivo pubblicato.

 

DIRITTO

 

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

 

1.1) Giova premettere in punto di fatto che:

 

- a seguito di segnalazioni di consumatori, con comunicazione del 16 dicembre 2008 è stato avviato procedimento istruttorio, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206 del 2005, in relazione ad una campagna pubblicitaria, volta a promuovere, dal mese di novembre e sino al 31 dicembre 2008, attraverso il proprio sito internet www.persemprearredamenti.it e l’invio per posta a domicilio di volantino pubblicitario, il 50% di sconto su tutte le cucine presso i punti vendita denominati “perSempre arredamenti” della società Mete S.p.A.;

 

- con memoria pervenuta all’Autorità il 21 gennaio 2009, la società Mete S.p.A., evidenziato che la campagna pubblicitaria era cessata dopo la comunicazione d’avvio del procedimento, e la promozione al 31 dicembre 2008, precisava che essa era stata affatto modesta e circoscritta per le sue modalità (sul sito internet, con distribuzione door to door del volantino, con una pagina sul numero 47 del settimanale “Gente” del 10 novembre 2008), che sul volantino era comunque contenuto rinvio per ulteriori dettagli informativi a “regolamento” disponibile presso i punti vendita, la cartellonistica dei quali consentiva peraltro di conoscere il prezzo di listino di base e il prezzo finale connesso allo sconto, che ai consumatori era offerta anche la possibilità di finanziamenti in trentasei mesi a tasso zero, che la campagna non aveva determinato incrementi di vendite rispetto al bimestre precedente;

 

- acquisito il parere dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (che si esprimeva nel senso della sussistenza di una pratica commerciale scorretta), con la deliberazione assunta nell’adunanza del 14 maggio 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto che la campagna pubblicitaria integrasse pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206 del 2005, in base ai seguenti testuali rilievi (par. V della deliberazione):

 

- “La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella diffusione di un messaggio pubblicitario della società Mete S.p.A. che in qualità di professionista, opera nei propri centri vendita con il marchio “perSempre arredamenti”, all’interno del quale la società propone lo sconto del “50% su tutte le cucine”. La brochure pubblicitaria comprende la fotografia delle cucine che rientrano nella promozione con i relativi modelli e prezzi e con la specifica che gli elettrodomestici e gli accessori saranno considerati a parte. La campagna promozionale prevede, tra l’altro, anche la possibilità di una rateizzazione sui costi”.

 

- “Il consumatore dalla decodifica di un messaggio così strutturato è indotto a pensare che il modello di cucina riprodotto, che nel caso specifico può rappresentare esattamente il bene a cui aspira, potrà essere acquistato nei punti vendita della società in questione ad un prezzo scontato del 50% sul prezzo di listino (la società opera su una pluralità di marchi), e quindi con la possibilità di conseguire un rilevante risparmio nell’acquisto, e per un numero circoscritto di giorni visto che la campagna pubblicitaria è limitata nel tempo (circa 50 giorni). Le contestazioni mosse alla società si sono basate essenzialmente sul fatto che i consumatori, una volta recatisi nei punti vendita della società in questione, non riuscissero, in un primo caso, ad avere evidenza del prezzo di listino a cui veniva applicato lo sconto del 50% e, in un secondo caso, che uno specifico modello di cucina, pur se promosso sulla brochure pubblicitaria, venisse, alla richiesta di acquisto da parte del consumatore, sottratta alla promozione del 50%, in quanto, a detta dell’esercente, durante tutto l’anno aveva comunque potuto usufruire di un rilevante sconto”.

 

- “A tale riguardo, nella memoria presentata, il professionista, in merito alle contestazioni effettuate, ha ribadito che la società in questione ha sempre provveduto a chiarire alla clientela i termini e le modalità della commercializzazione dei prodotti e della relativa campagna pubblicitaria: “il volantino pubblicitario, recava sul margine destro l’indicazione “Regolamento”esplicativo delle opportunità (che i consumatori avrebbero trovato presente nei punti vendita) e che la stessa cartellonistica (sempre presente nei punti vendita) consentisse comunque di individuare chiaramente il tipo di offerta formulato ed il prezzo finale praticato al cliente (frutto di sconto operato direttamente dai listini aziendali)”.

 

- “Quanto affermato dal professionista non può essere condiviso, in quanto si ritiene che la campagna pubblicitaria in oggetto, proprio perché volta alla promozione di “sconti”, avrebbe dovuto utilizzare modalità grafiche di evidente percezione (la scritta “Regolamento” esplicativo delle opportunità, a cui fa riferimento il professionista, è praticamente indecifrabile). Tra l’altro, il volantino pubblicitario indica unicamente il prezzo promozionale praticato al consumatore, senza precisare quale sia il prezzo a cui viene applicato lo sconto del 50%. Dunque, solo attraverso una comunicazione che non ometta tale indicazione (prezzo di listino a cui applicare lo sconto) il consumatore ha l’immediata percezione della convenienza dell’offerta stessa ed è, quindi, in grado di operare una scelta economica consapevole. Il professionista, nelle sue valutazioni, ritiene che il consumatore, una volta recatosi nei punti vendita, sia comunque adeguatamente informato attraverso “il prezzo finale esposto, permanentemente, in tutti i grandi centri anche durante le promozioni- su qualsiasi articolo in vendita, garantisce al cliente il più corretto e libero comportamento economico”.

 

- “Secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, il messaggio pubblicitario è ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all’acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, allorché questi, per effetto di un falso convincimento, viene disposto all’acquisto e, dunque, a relazionarsi con il professionista. Infatti, il Codice del Consumo ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Per questa ragione, nessuna efficacia scusante può essere attribuita alla circostanza che il pubblico è posto nella condizione di apprendere le relative informazioni in un momento immediatamente successivo”.

 

- “La pratica attuata da “perSempre arredamenti” (Mete S.p.A.) è da ritenersi contraria alla diligenza professionale. Il professionista, non fornendo adeguate informazioni ai consumatori circa l’esclusione di alcuni prodotti (anche se pubblicizzati) dalla campagna promozionale e sui prezzi di listino delle cucine, a cui sarebbe stato applicato lo sconto del 50%, non permette al consumatore di farsi un idea precisa dell’offerta pubblicizzata. In questo modo viene meno al normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore dello specifico settore di attività”.

 

- “In particolare, la pratica descritta appare idonea a integrare una violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, in quanto l’utilizzo della dizione “50% di sconto su tutte le cucine” induce il consumatore a credere che, contrariamente al vero, lo sconto pubblicizzato verrà effettuato su tutte le cucine (senza nessuna esclusione), decurtando il prezzo originario del 50%. La pratica commerciale viola altresì l’articolo 22 del Codice del Consumo, in quanto la comunicazione pubblicitaria in esame omette di indicare il prezzo originario di listino sul quale sarà applicato lo sconto del 50%. Lo sconto, per essere tale, deve essere sempre accompagnato dall’indicazione chiara ed esplicita della grandezza base cui la riduzione si riferisce. L’informazione omessa, dunque, è tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”.

 

In ordine alla quantificazione della sanzione pecuniaria l’Autorità ha rilevato che:

 

- “Con riguardo alla gravità della violazione, per quanto concerne le dimensioni dell’operatore si evidenzia che Mete S.p.A. è un professionista che nel 2007 ha fatturato 136 milioni di euro, ed opera nella grande distribuzione quale esclusivista del comparto mobili, con 34 centri distribuiti tra nord, centro e sud Italia”

 

- “Per quanto riguarda la capacità di penetrazione della pratica contestata, si rileva che il messaggio è stato diffuso attraverso la distribuzione Door to Door di un tabloid [omissis] copie sul territorio nazionale; una pagina pubblicitaria sul periodico “Gente” (esclusivamente sul n. 47 del 10 novembre 2008) e sul sito internet della Mete”.

 

- “Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la pratica commerciale risulta posta in essere dal 10 novembre al 31 dicembre 2008. Sebbene il professionista abbia dichiarato di aver concluso la campagna pubblicitaria anticipatamente a seguito dell’avvio del procedimento, non è stato possibile provvedere al ritiro del materiale pubblicitario già diffuso”.

 

- “Va considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti, in quanto il professionista risulta già destinatario di un provvedimento in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05 in materia di pubblicità ingannevole, relativamente ad un messaggio pubblicitario “dal 1 marzo al 30 aprile 2007 sconto 55% su tutti gli arredi” idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche della promozione e all’effettiva esistenza di prezzi scontati”.

 

1.2) Con unico articolato motivo di ricorso sono state dedotti tre distinti profili di censure, afferenti rispettivamente all’invocata insussistenza delle omissioni informative, alla commisurazione della sanzione, all’omessa audizione del responsabile della società ricorrente.

 

1.2.1) Quanto al primo ordine di rilievi, deve rilevarsi che è affatto certo e incontestato che il claim pubblicitario si riferisce ad uno sconto di pari importo su tutte le cucine, pari al 50%, del seguente testuale tenore: “TUTTE LE CUCINE SCONTATE DEL 50%”, e accompagnato da altri claim tesi a rafforzarlo “PAGHI SOLO LA META’” “il resto è GRATIS”, “FINO AL 31 DICEMBRE SU TUTTE LE CUCINE SCONTO DEL 50%”.

 

E’ altresì incontestabile che non sia stato indicato il prezzo di listino, onde consentire al consumatore di verificare l’effettività dello sconto nella misura promessa.

 

E’ del pari incontestato che, almeno in una circostanza, su uno specifico modello di cucina (il modello “Dublino”, peraltro di minore prezzo e quindi di più ampia e maggiore appetibilità da parte dei consumatori), indicata e riprodotta nella brochure pubblicitaria, nel punto vendita è stato chiarito al potenziale acquirente che essa era esclusa dalla promozione.

 

Nessun rilievo può assumere, come esattamente osservato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la circostanza che nella stessa brochure, a caratteri pressoché microscopici e in posizione di non immediata percepibilità (sul lato), fosse contenuto un rinvio ai “fogli informativi a disposizione presso i punti vendita”, né che in questi ultimi fossero esposti cartelli riportanti il prezzo, poiché secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario non è esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando l’impresa di cui è pubblicizzata l’attività, sia posto in condizione, prima della stipula del contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto la verifica condotta dall’AGCM riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili a contatto già avvenuto, e quindi, ad effetto promozionale ormai prodotto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 settembre 2009, n. 8670), non potendosi riconoscere che una sorta di “attitudine eterointegrativa”, costituita dal rinvio ad altri mezzi informativi, possa valere ad elidere la violazione degli obblighi del professionista in relazione ad un’informazione strutturalmente carente.

 

1.2.2) Quanto alla misura della sanzione pecuniaria irrogata, le valutazioni dell’Autorità in ordine all’effettiva consistenza e gravità della condotta commissiva sanzionata e alla personalità dell’autore della violazione appaiono esattamente argomentate, ragionevoli, immuni da vizi logici. La deliberazione gravata si è rettamente riferita:

 

- sotto il profilo soggettivo, alla dimensione economica dell’operatore, come espressa dal fatturato dell’ultimo anno precedente la violazione e all’ampiezza e articolazione della sua rete di vendita, e all’esistenza di altro precedente provvedimento sanzionatorio, ancorché riferito a fattispecie di minore gravità e che perciò ha comportato, con il riconoscimento di circostanze attenuanti, l’irrogazione di sanzione pecuniaria più tenue;

 

- sotto il profilo oggettivo, alla gravità della violazione, in funzione dei suoi effetti in relazione alla penetrazione della pratica commerciale, connessa alla sua diffusione con più mezzi (sito internet, volantino pubblicitario, pagina pubblicitaria su noto periodico settimanale), nonché all’apprezzabile durata della violazione (la campagna pubblicitaria promozionale ha impegnato l’arco temporale di novembre e dicembre 2008, e se anche sia stata effettivamente interrotta dopo la comunicazione di avvio del procedimento, ossia nell’ultima decade di dicembre, essa aveva ormai esplicato i suoi effetti, né poteva essere ritirato il volantino già distribuito, come pure osservato dall’Autorità).

 

1.2.3) Infondato è anche l’ultimo ordine di rilievi, poiché l’audizione del professionista e operatore pubblicitario non è obbligatoria, essendo la valutazione della sua utilità rimessa alle valutazioni del responsabile del procedimento, in funzione della completezza delle acquisizioni istruttorie e secondo principi di economia procedimentale, specie quando, come nel caso di specie, l’operatore abbia esercitato i propri diritti partecipativi depositando memorie e documentazione, e non indichi quali altri elementi informativi avrebbe potuto apportare l’audizione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4598 e 8 ottobre 2008, n. 4913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 8 aprile 2009, n. 3723 e 1 settembre 2008 , n. 7974).

 

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere respinto siccome infondato.

 

3.) Il regolamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, respinge il ricorso in epigrafe.

 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro)

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

 

Giorgio Giovannini, Presidente

 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

Roberto Caponigro, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 09/09/2010

 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL SEGRETARIO

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