La guida alterata.
Articoli 186 – 186 bis e 187 del Codice della Strada: Analisi dell’attività di PG.
Con la legge 29.7.2010 n. 120 il Legislatore ha – ancora una volta – inteso modificare due dei più tribolati articoli del codice della strada, quelli che trattano delle norme di comportamento in stato di alterazione e ne ha infine introdotto un terzo – un 186 bis – il cui effetto si propagherà in maniera dirompente sui giovani e sui conducenti professionali.
Già le formulazioni originarie delle norme di cui si tratta – mi riferisco agli articoli 186 e 187 del codice della strada – erano state oggetto di dispute dottrinali e di numerosissime pronunce giurisprudenziali, ma l’atavico vizio del Parlamento nostrano di apportare modifiche, correzioni ed integrazioni ( con i commi bis, ter, quater e così via … stiamo quasi esaurendo tutta la numerazione ordinale latina utile per la circostanza … ) anziché quello più logico e sicuramente più funzionale di sostituire un intero articolo creano ulteriori difficoltà all’operatore di polizia chiamato ad interpretare la norma per poterla poi applicare.
Con la speranza che in futuro il nostro Legislatore si convinca per una volta di scrivere che “ l’art. 186 è sostituito dal seguente “, ci accingiamo ad affrontare l’analisi delle novità introdotte dalla riforma di luglio, rinviando ai prontuari per l’individuazione delle attività da compiere per ogni singola fattispecie.
Non senza segnalare sin da ora la preoccupazione nell’applicazione dell’istituto dell’accertamento sintomatico, che crea non pochi grattacapi al malcapitato operatore, e con l’ansia , mista anche ad un po’ di curiosità, di chi si aspetta dai Giudici di Pace, da sempre ricchi di trovate innovative e fantasiose, sentenze sulle quali poi ci troveremo a discutere.
Già, perché la prima osservazione da fare è relativa alla depenalizzazione della cd. prima fascia (quella con tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8 grammi per litro, regolata dall'art.186, comma 2, lett. a). Ora, infatti, l'intervenuto accertamento in capo al conducente di un veicolo del superamento del predetto valore minimo comporta l'applicazione ( sic ! ) di una sanzione amministrativa (da euro 500 ad euro 2.000) in luogo della precedente sanzione penale.
Sull’attività procedurale nella stesura del verbale non vi sarebbe nulla da dire, a parte le solite complicazioni dovute al caso in cui la violazione commessa da parte di un conducente neopatentato o professionale ora comporta un aumento di un terzo di tutte le sanzioni ( cfr. art. 186 : Ai sensi dell’art. 186-bis/3° C.d.S. “Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano nell’illecito di cui all’art. 186, comma 2, lettera a), la sanzione prevista è aumentata di un terzo”. ) e poi raddoppiate in caso abbia provocato un incidente stradale; il caos potrebbe nascere dall’applicazione dell’istituto della decurtazione dei punti dal bonus assegnato ad ogni titolare di patente di guida, ma a parte il caso del conducente professionale – al quale si decurteranno 10 punti – in tutti gli altri casi si raddoppia e quindi il problema è comunque risolto in radice ( si tratta dei casi di conducente neopatentato e di conducente che provoca un incidente stradale ); rimane l’enigma del conducente professionale che non provoca incidenti al quale oggi si dovrebbero decurtare 13 punti e 33 % … o 26, 66 % … le solite stranezze legislative …
In tal caso consiglio di indicare in calce al verbale – perché va comunque scritto - la decurtazione di 13 punti (arrotando per difetto ) per i conducenti professionali e 26 per i neopatentati, intanto la patente viene comunque ritirata e sospesa.
Tutto bene se il fatto viene accertato attraverso lo strumento omologato e predisposto a tal fine; ma che cosa capita se l’accertamento è di tipo sintomatico ?
La platea converrà sul punto che l’intreccio della previsione sanzionatoria amministrativa con la norma del codice di procedura penale che impone di segnalare all’Autorità Giudiziaria sempre e comunque ogni fatto possibilmente costituente illecito penale ( cfr. art. 347 cpp: “ Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”) porta a dover ritenuta attratta ( per via della famosa vis attractiva *) la violazione dal diritto
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* La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 23477/2009) ha stabilito che in tema di sanzioni amministrative, “al di fuori dell’ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dall’art. 24 della legge n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dall’art. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa”. La Corte ha evidenziato che “l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede che, ove non sia possibile procedere a contestazione immediata della violazione amministrativa, gli estremi devono essere notificati entro novanta giorni dall’accertamento (secondo comma); quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria i termini decorrono dalla ricezione (terzo comma). Il successivo art. 17 (obbligo del rapporto) stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente accertatore, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 24, deve presentare il rapporto all’ufficio amministrativo competente ad emettere l’ingiunzione; l’art. 24 citato disciplina l’ipotesi della connessione per pregiudizialità, che ricorre quando l’esistenza di un reato dipende dall’accertamento di una violazione amministrativa, attribuendo all’autorità giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa (primo comma): la vis attractiva della fattispecie penale, comporta lo spostamento della competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa, preclude fin dall’origine ogni potere sanzionatoria della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine; qualora, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano trasmessi all’autorità amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dell’assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede (…)”.
penale, dato atto che “ guidare in stato di ebbrezza “ costituisce comunque reato e la valutazione sull’applicazione della norma più favorevole al reo non spetta alla polizia giudiziaria che quindi – temo – sarà onerata di raccontare e documentare il fatto, identificare il soggetto e nominargli un difensore; il tutto ben sapendo già a priori che l’Autorità Giudiziaria altro non potrà che fare che … ritrasmettere il fascicolo invitando la polizia giudiziaria ad irrogare la prevista sanzione amministrativa ( ed i termini per la contestazione della violazione al trasgressore decorreranno quindi dalla data di acquisizione della comunicazione della A.G.).
D’altro canto l’Autorità Giudiziaria non potrà facilmente liberarsi dell’incomodo delegando alla polizia giudiziaria la valutazione su un fatto possibilmente costituente reato, anche il Magistrato temo sarà chiamato ad un lavoro inutile e per tutti questi motivi si spera che vengano emanate direttive alle Procure che successivamente disporranno; sino a quel giorno non vedo altre possibilità operative.
Lo scenario preoccupante che si apre di fronte al tecnico è determinato dal fatto che se l’etilometro non funziona, se non è stato revisionato, se l’Organo di Polizia non ne è dotato, se il malcapitato conducente è talmente ebbro da non riuscire a soffiare ( senza scomodare i più recenti fatti di cronaca : è dei giorni scorsi la notizia di un automobilista che, fermato dalla polizia, è scappato e di corsa è entrato in un bar dove ha ingurgitato alcolici ): in tutti questi casi – non vi è dubbio – si applicherà la norma più favorevole al conducente, ergo la sanzione amministrativa prevista dal 186 comma 2 lettera a.
Ciò detto e trattato a pie’ sospinto l’aspetto più delicato della norma ora non resta che affrontare gli aspetti operativi della guida alterata, non senza ricordare che il Legislatore, conformandosi alla interpretazione data nella scorsa primavera dalla Corte Costituzionale, ha stabilito che il sequestro cautelare per coloro che guidano con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e sono proprietari del veicolo viene trattato dall’art. 213 del codice della strada e non più facendo ricorso all’istituto processuale penalistico dell’art 321.
Immutata ( per fortuna ) la disciplina penale della seconda soglia di cui alla lettera b) del comma due (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l) che prevede, infatti, l'applicazione dell'ammenda da euro 800 ad euro 3200 e dell'arresto fino a sei mesi, mentre deve essere segnalato ai più distratti l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per la terza soglia, ossia quella del tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (lett. c). Pur restando invariata, infatti, la misura dell'ammenda “da euro 1500 ad euro 6000”, la pena detentiva viene elevata, nel minimo, a sei mesi mentre nel testo previgente, il minimo edittale era di tre mesi.
Sempre nell'ambito della lettera c) dell'art. 186, comma 2 ( la c.d. “terza fascia” ), il testo modificato nella parte relativa al sequestro del veicolo richiama l'art. 224 ter, recante il "procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato", non riproducendosi così la previsione dell’affidamento in custodia del veicolo al trasgressore, procedura, questa, che era estesa espressamente anche all'ipotesi di cui al successivo comma 2 bis, ossia quella in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.
Peraltro, proprio l’art. 224 ter citato, a sua volta, fa richiamo all'art. 213 ( quello relativo alla misura cautelare del sequestro propedeutica alla confisca amministrativa), il quale prevede espressamente al comma 2 che anche il conducente possa essere nominato custode "con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale".
E la conseguenza è che, rispetto al recente passato, non solo risulterebbe ancora possibile l’affidamento in custodia, anzi diviene ora la procedura corretta, ma è venuta meno la condizione ostativa in precedenza prevista, quella che non consentiva il ricorso all’affidamento in caso di "recidiva" alle altre violazioni della lettera c).
Come detto, non voglio addentrarmi nei meandri delle singole fattispecie ( i prontuari servono per questo ed il lungimirante Manna, memore delle difficoltà di chi lavora su strada, ne ha prodotto un modello ben fatto, distribuito uno proprio oggi ai convegnisti …) ma affrontare gli aspetti operativi di chi si trova di fronte un conducente che guida in stato “ alterato “.
Tralasciando la trattazione del novello art. 186 bis a dopo, voglio soffermarmi su un concetto fondamentale per l’operatore di polizia, ovvero su quali sono i compiti dell’investigatore.
Tre sono i concetti da conoscere: un investigatore, non importa se si tratta di violazione penale o amministrativa deve sempre avere presente che la sua attività professionale è volta a:
accertare il fatto storico
individuare l’autore della violazione
assicurare le fonti di prova
Quindi nella guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti o psicofarmaci ciò che rileva soprattutto è la descrizione dell’evento che l’operatore deve, pur nella sintesi della sua relazione, spiegare in maniera chiara e precisa; su questo vi saranno le discussioni, gli esami ed i controinterrogatori da parte dei difensori, anche in forza del nuovo ruolo che ha il difensore nella sua ancora nuova attività di indagine difensiva.
Non è reato ubriacarsi, non è reato drogarsi … è reato guidare un veicolo in stato di ebbrezza ( art. 186 ) e in stato di alterazione ( art. 187 ); d’accordo con chi dice che chi si droga deve essere segnalato ai sensi dell’art. 75 del DPR 309 del 9 ottobre 1990, ai fini della sospensione a tempo indeterminato della patente di guida, ma non è oggi argomento affidato alla trattazione del relatore.
Individuato il conducente del veicolo in stato di alterazione ecco la necessità di raccogliere le fonti probatorie per consentire la determinazione della sanzione.
Il reato sussiste “qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro”.
In dottrina “ Sotto il profilo giuridico per stato di ebbrezza si intende una condizione fisiopsichica transitoria dovuta all’ingestione di bevande alcooliche, inducente nell’individuo uno stato di alterazione dei processi cognitivo - reattivi, tale da annebbiare semplicemente le facoltà mentali, incidendo sulla prontezza dei riflessi, senza che ciò debba importare necessariamente la perdita, totale o parziale, della capacità di intendere o di volere, ovvero la degradazione completa della personalità ( Morelli, 2009).
In merito alla guida in stato di ebbrezza e prova dell’esistenza del reato una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito che “È consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore. Occorre precisare che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione.
L'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue (Cfr. Cassazione penale, sez. IV, sentenza 26.02.2009, n. 8805)”.
E ancora sul tema recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. IV, 18 marzo 2010, n. 10686), ha precisato che “Prima delle disposizioni modificative introdotte dall'articolo 5 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, l'articolo 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui ultima versione era dovuta alla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, era strutturato, per quanto qui interessa, nei termini seguenti: il comma 1 sanciva il divieto di “guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”; la prima parte del comma 2 delineava la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza alcolica: chiunque violava il divieto (guidava, cioè, in stato di ebbrezza) era punito con le pene congiunte dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da euro 258,00 a euro 1.032,00; il comma 6 stabiliva che, qualora dall'accertamento fosse risultato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato era da considerarsi in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni, penali ed amministrative.
Per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice poteva dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche, desumibili in particolare dallo stato del soggetto (alterazione della deambulazione, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso, alito vinoso, ecc.) e dalla condotta di guida…… non vi è ragione di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche”.
Sulla necessità di accertare e di documentare non ci si vuole soffermare oltre, tuttavia devo ricordare che quando si richiede al conducente di un veicolo l’effettuazione delle prove tecniche che hanno rilevanza processuale occorre dare previamente l’informazione che “ all'esecuzione di questo atto il difensore della persona ha facoltà di assistere senza diritto di essere preventivamente avvisato; di ciò la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata, precisandosi che per il compimento di questa attività difensiva non è prevista la nomina di un difensore d'ufficio.” (Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 1855 del 15/01/2010) ma, soprattutto, occorre darne atto nel verbale di accertamenti e rilievi urgenti o in quello di accertamento della violazione (se si vuole fare ricorso al modello di verbale previsto dal codice della strada ), per evitare che la mancata indicazione sull’atto tipico del previo avvertimento finisca per impedire l’acquisizione del verbale a fini processuali.
Art. 186 bis : una norma che sta già creando discussioni e dubbi di legittimità costituzionale.
Lo specifico regime per infraventunenni, neopatentati e guidatori professionali è la logica continuazione della norma già introdotta dall’art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che stabilisce il divieto tassativo di assunzione di sostanze alcoliche sul posto di lavoro.
Quindi il conducente professionale era già tenuto al rispetto della norma richiamata (ma forse troppi autotrasportatori facevano finta ignorare la novella e spesso anche i datori di lavoro tolleravano tale condotta ), ora si aggiunge anche la categoria dei giovani e dei neopatentati, e per tutti costo viene colpita la mera assunzione, anche al di sotto delle soglie ordinarie, di sostanze alcooliche (si parla infatti semplicemente di "aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste").
Per tali categorie soggettive, le sanzioni penali previste dall'art. 186, comma due, lett. b) e c) - ossia, seconda e terza fascia - sono aumentate da un terzo alla metà mentre la sanzione amministrativa oggi prevista per la prima fascia – quella da 0.5 a 0.8 g/l. patisce solo l'aumento di un terzo.
L’asprezza del provvedimento vuole che in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico per la verifica del tasso alcolemico (il rifiuto resta sempre un illecito penale), porti il conducente ad essere punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo ma aumentate da un terzo alla metà.
La guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti e le novità procedurali.
Restano, infine, da considerare le novità di rilievo penale introdotte nella previsioni dell'art. 187, notando fin da subito un deciso inasprimento sanzionatorio: se da un lato è stato infatti raddoppiato (comma 1, primo periodo) il minimo edittale della pena detentiva, ora portato a sei mesi (con il raddoppio anche della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente) con l’introduzione (comma 1, quarto periodo) della speciale circostanza aggravante per i soggetti di cui all'art. 186 bis per costoro le sanzioni penali ed amministrative previste all'art. 187 sono aumentate da un terzo alla metà.
Raddoppiate le sanzioni in caso di incidente stradale provocato – anche concorsualmente – dal conducente alterato (comma 1 - bis, primo periodo) e quella che dispone (comma 1 quater) l'aumento dell'ammenda da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 mentre è stato ovviamente confermata la natura penale del rifiuto di sottoporsi all'accertamento tecnico (comma 8).
Resta da considerare ancora in questa sede la novità costituita dal comma 2 bis, il quale dispone che quando gli accertamenti qualitativi non invasivi, anche a attraverso apparecchi portatili, cui la polizia può sottoporre il conducente forniscono esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli stessi, "nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia".
La novità è costituita dal fatto che questi ultimi accertamenti devono, di regola, essere svolti soltanto dal personale ausiliario delle forze di polizia e non più anche presso le strutture sanitarie ordinarie. Ad esse sarà possibile ricorrervi solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo: in tal caso, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, saranno stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto potrà prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
Ad oggi il decreto non è ancora stato emanato, ne attendiamo ben 49 e questo è uno dei più attesi; nel mentre – al solito – ci tocca arrangiarci, ma ormai siamo abituati a fare di tutto e di più.
Ezio Bassani
Giurisprudenza
Confisca dell’auto e guida in stato di ebbrezza
1) la confisca del veicolo nel caso in cui il conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, sia il legale rappresentante della ditta proprietaria del mezzo
( Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - sentenza 26 maggio 2010, n. 20093 ) “La natura afflittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l’autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente”.
Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “Il novellato art. 186 del Codice della strada prevede, per l’illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato”.
2) la confisca dell’auto nel caso in cui il conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, sia comproprietario del veicolo ( veicolo in comunione dei beni tra coniugi )
( Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 48031 del 16/12/2009 ) “Quando oggetto della misura cautelare è un bene indivisibile, il sequestro preventivo, strumentale alla confisca obbligatoria, non può che colpire l'intera res, sebbene essa sia in titolarità di più persone, lasciando al momento applicativo della misura di sicurezza il compito di sciogliere la comunione, ablando solo la parte di pertinenza del reo. “
La problematica è quella della confisca dell’auto in comproprietà; in tale ipotesi, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come il comproprietario dell'autovettura sequestrata, ai sensi dell’art. 186, comma 2, Codice della Strada, non abbia diritto alla restituzione del veicolo, in quanto la misura cautelare reale è finalizzata alla confiscabilità della quota di proprietà dell'imputato, da considerarsi finalità ammissibile, la quale richiede il mantenimento del sequestro al fine di evitare che il bene sia disperso e che ritornato nella disponibilità dei comproprietari possa essere nuovamente usato dal soggetto che è stato trovato alla guida in stato di alterazione alcolica, situazione che la norma in oggetto intende prevenire; in ogni caso, il comproprietario non imputato potrà rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita dell'autovettura (cfr. anche Cass. pen., Sez. IV, sentenza 24 giugno - 9 luglio 2009, n. 28189.).
Di conseguenza, l’art. 186, comma 2, del Codice della Strada consente il sequestro preventivo - e la conseguente confisca - del veicolo in comproprietà, in quanto la norma esclude soltanto la confisca di veicolo appartenente ad un terzo, in ragione della tutela del suo diritto di proprietà, e del fatto che la presunzione assoluta di pericolosità derivante dall'uso del veicolo può risultare attenuata solamente in tale ultimo caso, mentre in caso di comproprietà, la presunzione medesima rimane integra. Impregiudicata la questione sul sequestro e la confiscabilità della quota appartenente al terzo (Cass. pen., Sez. IV, sentenza 6 maggio - 11 giugno 2009, n. 24015. ).
3) la confisca del veicolo nel caso in cui il conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, sia l’intestatario della carta di circolazione di un veicolo in locazione finanziaria ( leasing)
Sul tema, un recente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva riconosciuto la legittimità del sequestro dell'auto guidata sotto gli effetti dell'alcool, anche se non appartenente al guidatore, ma utilizzata in leasing. Nel caso di specie il Supremo collegio affermò che, nell'ipotesi del leasing, il bene anche se non è di proprietà appartiene al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ( Cassazione penale, sezione quarta - sentenza 11 febbraio - 18 marzo 2010, n. 10688).
4) la confisca del veicolo nel caso in cui il conducente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, sia il figlio del proprietario del mezzo
Problematica attinente a quella ora in commento, affrontata dalla Suprema Corte recentemente, è quella della confiscabilità dell’automobile nel caso in cui il figlio ubriaco si metta alla guida del mezzo di proprietà del padre. Il giudice di legittimità ha precisato come non sia possibile procedere al sequestro della vettura e come non possa esservi alcun giudizio di rimproverabilità, in capo al genitore, per omessa vigilanza sul comportamento del figlio, non potendo essere sottoposto a sequestro il veicolo di proprietà del padre del ragazzo sorpreso a guidare ubriaco, neppure se il genitore era a conoscenza del fatto che il figlio, già tempo prima, era stato fermato per guida in stato di ebbrezza (Cassazione penale, Sezione quarta - sentenza 24 giugno - 9 luglio 2009, n. 28189).
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, configurabilità.
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza. 14.01.2010 n. 1462
Circolazione stradale - Art. 187 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione dovuta alla assunzione di sostanze stupefacenti
Ai fini della sua configurabilità è necessario che lo stato di alterazione del conducente venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici. Deve escludersi, invece, che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool.
Guida, sostanze stupefacenti, conducente, esame, presenza, principio attivo
Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - sentenza 09.08.2009 n. 28219
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece é ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186, C.d.S.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.
Costituisce "opzione scientifica non arbitraria" il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione dello sostanza. Ciò implica che, astrattamente, tale circostanza potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di "alterazione" da stupefacenti, che costituisce il proprium del reato di cui all'articolo 187 C.d.S.