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Tar Puglia, Bari, Sez. II, ordinanza 856 del 26 ottobre 2011

 

Nella pendenza del termine per l’adeguamento della normativa regionale alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lett d) – bis del DL 223/2006 e dal comma 6 dell’articolo 35 del DL 6/7/2011 n° 98, come modificato dall’articolo 6 comma 4 del DL 13/8/2011, n° 128, trova applicazione la normativa attualmente vigente.

 

N. 00856/2011 REG.PROV.CAU.

 

N. 01762/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

 

ORDINANZA

 

 

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2011, proposto da:

 

Finseco S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola, 166/5;

 

contro

 

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Rossana Lanza e Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rossana Lanza in Bari, via P.Amedeo, 26;

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso Maddalena Torrente in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

 

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

1) - del comportamento del Comune di Bari e della Regione Puglia, nella parte in cui hanno violato l'obbligo di conformare i propri provvedimenti alla disposizione di cui all' articolo 35, comma 6, del D.L. 6.7.2011, n° 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n° 111;

 

2) - della nota prot . n° 228205 a firma del Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico del comune di Bari;

 

3) - di ogni altro atto ai predetti connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente, ove occorra, del provvedimento -ove esistente- con cui la Giunta della Regione Puglia ha confermato l'applicazione dell'articolo 18 della L.R. n° 11/2003 fino al 31dicembre 2011;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Regione Puglia;

 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. F. E. Lorusso, per la ricorrente, gli avv.ti R. Lanza e R. Basile, per il Comune e avv. M. Torrente, per la Regione;

 

 

Considerato che, nella pendenza del termine per l’adeguamento della normativa regionale alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lett d) – bis del DL 223/2006 e dal comma 6 dell’articolo 35 del DL 6/7/2011 n° 98, come modificato dall’articolo 6 comma 4 del DL 13/8/2011, n° 128, trova applicazione la normativa attualmente vigente;

 

Considerato che, in disparte ogni altra considerazione in ordine all’oggetto di impugnazione di cui al ricorso in esame, il profilo di danno lamentato dalla ricorrente non può essere favorevolmente considerato, atteso il provvedimento interdittivo adottata dalla magistratura penale e che eventuali ulteriori profili di danno potranno essere oggetto di valutazione solo in sede di decisione di merito e per l’ipotesi di favorevole preliminare definizione delle eventuali questioni di rito.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

Compensa tra le parti le spese di giudizio della presente fase cautelare.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Sabato Guadagno, Presidente

 

Antonio Pasca, Consigliere, Estensore

 

Giacinta Serlenga, Referendario

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 26/10/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Articolo 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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