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Dal 1° gennaio 2012 i veicoli immatricolati in Serbia non saranno più oggetto di controllo dell'assicurazione per la responsabilità civile in Italia, negli stati dell'unione Europea e in quelli dello spazio Economico Europeo in base alla seguente decisione della Comunità Europea.


 


 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2011

relativa all’applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

[notificata con il numero C(2011) 8289]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/754/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 1 ), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 maggio 2002 è stato concluso l’accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati, in seguito denominato «l’accordo». Ai sensi dell’accordo ogni ufficio nazionale si rende garante alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, o nel territorio di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria, indipendentemente dal fatto che detti veicoli siano assicurati o meno.

(2) La decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 2 ), dispone che, a decorrere dal 1 o agosto 2003 gli Stati membri devono astenersi dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o di Cipro, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia, della Svizzera e dell’Ungheria.

(3) L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 1, per includere gli uffici di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Polonia. La decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 3 ), dispone che a decorrere dal 30 aprile 2004 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Polonia.

(4) L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 2, per includere l’ufficio di Andorra. La decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 4 ), dispone che a decorrere dal 1 o gennaio 2006, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Andorra.

(5) L’accordo è stato esteso, con l’addendum n. 3, per includere gli uffici di Bulgaria e Romania. La decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all’applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 5 ), dispone che a decorrere dal 1 o agosto 2007, gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di Bulgaria e Romania. Il 29 maggio 2008, gli uffici nazionali di assicurazione hanno consolidato l’accordo, integrandolo con gli addenda n. 1, n. 2 e n. 3.

(6) Il 26 maggio 2011 gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri e quelli di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, della Norvegia e della Svizzera hanno firmato l’addendum n. 1 all’accordo consolidato, con il quale l’accordo è stata esteso all’Ufficio nazionale di assicurazione della Serbia. L’addendum fissa le modalità pratiche di abolizione dei controlli di assicurazione per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all’accordo.

( 1 ) GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

( 2 ) GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23.

( 3 ) GU L 105 del 14.4.2004, pag. 39.

( 4 ) GU L 315 dell’1.12.2005, pag. 16.

( 5 ) GU L 180 del 10.7.2007, pag. 42.


 

(7) Pertanto sono soddisfatte tutte le condizioni per la soppressione dei controlli sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli conformemente alla direttiva 2009/103/CE per i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia,


 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


 

Articolo 1

A partire dal 1 o gennaio 2012 gli Stati membri si astengono dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Serbia e che sono soggetti all’addendum n. 1 all’accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati.


 

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.


 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


 

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della CommissioneIT L 310/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.11.2011

 

 

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