CC posted on febbraio 11, 2012 18:48

TARGATURA DEI CICLOMOTORI
Dal 14 febbraio 2012 tutti i ciclomotori in circolazione dovranno essere dotati di targa e di certificato di circolazione.
Con Decreto Ministeriale 2 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2011, n° 76, è stato fissato un calendario per i proprietari dei ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 e muniti di contrassegno e certificato di idoneità tecnica, al fine di passare alla nuova targatura con rilascio del certificato di circolazione.
Preso atto che l’articolo 14 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha disposto i tempi di applicazione del decreto sopracitato (18 mesi dall’entrata in vigore della legge), i ciclomotori circolanti con la vecchia documentazione, ovvero con il contrassegno e con il certificato di idoneità tecnica, alla data del 14 febbraio 2012, dovranno essere sanzionati ai sensi della suddetta legge 120/2010.
Trattandosi di una norma non contemplata nel Codice della Strada in quanto prevista dalla legge n° 120/2010, articolo 14 commi 2 e 3 , la procedura è quella prevista della Legge 689/81 e quindi sarà determinato il pagamento in misura ridotta pari a un terzo del massimo edittale (da 389,00 euro a 1.599,00 euro). Il pagamento della sanzione in ragione di euro 519,67 dovrà essere effettuato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, a mezzo modello F23 (i proventi spettano allo stato), mentre per la notifica i termini generali sono di 90 giorni.
L’importo dovrà essere versato presso gli sportelli bancari o postali o presso l’Agente della Riscossione utilizzando il Modello F23, disponibile presso gli stessi sportelli, da completare con i seguenti dati:
dati anagrafici_______________
punto 6, codice ufficio o ente: 9A0
punto 7, codice territoriale: B157
punto 9, causale: PA
punto 10, estremi del verbale
punto 11 codice tributo: 741T
punto 12: sanzioni amministrative.
Ai sensi dell’articolo 18 della L. 689/81 entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dal Prefetto della provincia di Bergamo.
Qualora non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o non sia pervenuta ricevuta dell’avvenuto pagamento, il verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni verrà inviato al Prefetto della provincia di Bergamo competente per le successive determinazioni (emissione di ordinanza –ingiunzione di pagamento).