CC posted on gennaio 12, 2011 07:35

CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n° 365/2010
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n° 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.
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