Il conducente di un ciclomotore e di un motoveicolo (quindi anche quadricicli pesanti e tricicli ) non possono essere sanzionati se si rifiutano di custudire il veicolo sanzionato per mancanza di casco in quanto l'articolo 171 dispone che in caso di violazione il veicolo venga affidato al suo proprietario e non alla depositeria come previsto dall'articolo 214 comma 1 ter.
Quanto detto riguarda solamente la violazione relativa la casco mentre negli altri casi di fermo vige la norma dell'articolo 214 comma 1 ter nel senso che alla depositeria vanno solo ciclomotori, comprese le mini car e i motocicli, mentre tricicli e quadricicli debbono essere affidati in custodia al proprietario che in questo caso non può esimersi dalla custadia in quanto applicabile la sanzione per rifiuto. Buon lavoro, locatelli