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 Incrocio di veicoli
Sempre più spesso, la personalità dei conducenti dei veicoli è palesata dal loro modo di condurre i veicoli. Del resto, già un datato studio tedesco, ha dimostrato la diretta correlazione tra carattere e conduzione dei veicoli, sì che una buona educazione civica in età scolare, potrebbe migliorare il rapporto che si instaura tra uomo e veicolo e, ciò che più conta, tra conducenti. Sicuramente, la “longa mano” dell’utente indisciplinato è dimostrata nella guida veloce (soprattutto) in luoghi frequentati dalle persone; quando, con arbitrarietà si impone la precedenza, ancorché talvolta esistente, ma inopportuna; ancora, nei sorpassi azzardati e nelle gare estemporanee di velocità; durante lo sfavillare dei proiettori di profondità, per chiedere strada a chi occupa la corsia di sorpasso ed infine, durante l’incrocio con gli altri veicoli, quando questo avvenga con difficoltà a causa dei passaggi ingombranti o sulle strade di montagna. Spesso, elemento comune a tutte queste violazioni, è quello stupido spirito di competitività, che esprime tutta la sua forza devastante nell’epilogo drammatico del sinistro stradale: così è l’uomo contro l’uomo, con questa sua sete ancestrale di imporre la propria personalità su quella altrui, sino al massimo livello, quando ormai l’impeto e l’istinto prende il sopravvento sulla ragione. Sicuramente, sono le regole civiche e del rispetto umano che dovrebbero risolvere quei conflitti che si ingenerano durante la circolazione stradale; quando ciò non avviene, le regole civiche sono sostituite da quelle giuridiche, che, con la minaccia di una sanzione, impongono precisi comportamenti ed individuano diritti. Tra queste, quelle previste dall’art. 150 del Nuovo Codice della Strada, peraltro mediate da quella regola generale stabilita dall’art. 140 del medesimo codice secondo la quale (non fa male ricordarlo) gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
 
La disciplina dell’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

Dalla rubrica dell’art. 150 del Nuovo Codice della Strada, è ben evidente come il legislatore abbia inteso disciplinare due diversi e particolari momenti della circolazione stradale: il primo, relativamente all’incrocio malagevole dei veicoli, su strada pianeggiante (comma 1); il secondo, relativamente alla medesima situazione, ma aggravata dalla circostanza che i veicoli “antagonisti” si trovano, sostanzialmente, l’uno maggiormente svantaggiato rispetto all’altro, in ragione della pendenza della strada considerata: situazione questa, che sebbene nella rubrica sia da riferire, genericamente, alle sole strade di montagna, ricomprende comunque tutte quelle situazioni di significativo dislivello altimetrico esistente tra veicoli in marcia (comma 2); il terzo, relativo alla manovra di retromarcia che si rende necessaria in uno dei casi anzidetti (comma 3). A tali commi di natura prescrittiva, si aggiunge poi il comma 4, che contempla la misura sanzionatoria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 36,00 ad euro 148,00, aggravata dall’evento (sinistro stradale con grave danno ai veicoli o lesioni gravi alle persone), quando ricorrano le circostante di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 149 del medesimo codice (TAB 1).

 
(*) Sono tali quelli dai quali deriva la segnalazione per la revisione singola (art. 80, comma 7 C.d.S.). (**) Sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di due violazioni in due anni (***) Sono da considerarsi gravi, le procurate lesioni che determinano una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se deriva l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (****) Una volta accertata la violazione di cui all’art. 149, comma 6, del Codice della strada, l’organo verbalizzante è tenuto a seguire le indicazioni fornite dall’art. 223 del Codice della strada, trasmettendo il rapporto al Prefetto competente per la sospensione della patente di guida. Allo stesso modo si dovrà procedere quando, accertata la violazione di cui agli altri commi dell’art. 149 del Codice della strada, dal fatto sia comunque derivata una lesione personale colposa (anche se lieve) (Circ. Min. Interno 31.10.2000 n. M/2413/9). In caso contrario si violerebbe il dettato dell’art. 222 del Codice della strada il quale impone al Giudice penale di applicare, tra l’altro, la sanzione accessoria della sospensione della patente (comma 1) da quindici giorni a tre mesi (comma 2) anche in caso di lesioni lievi, nonché l’art. 223, comma 2, del Codice della strada, il quale prescrive l’adozione da parte del Prefetto della sospensione provvisoria della validità della patente in tutte le ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all’art. 222. (*****) Tale obbligo scatta nel momento in cui la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia. (******) Durante tale manovra, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
Norme di comportamento previste durante l’incrocio tra veicoli in marcia
Come già detto e sintetizzato nella TAB. 1, l’art. 150 del Nuovo Codice della Strada contempla due momenti particolari della circolazione stradale che derivano, evidentemente, da situazioni eccezionali del traffico, quali quelle esemplificate al comma 1 (cantieri stradali, veicoli fermi, ecc.). Esulano da tale disciplina tutte le altre circostanze riconducibili a situazioni prevedibili dall’utente e comunque riconducibili a situazioni di permanente restringimento della sede stradale.
 
Strade pianeggianti 
Il primo comma dell’art. 150 contempla l’incrocio malagevole o impossibile dei veicoli su strada pianeggiante. Da qui l’esigenza di distinguere quando l’incrocio sia da considerare malagevole e quando, invece, sia da considerare, impossibile. Evidentemente, ciò che viene “messo in gioco” è lo spazio utile della sede stradale e, ciò che più conta, la corsia di marcia ovvero la corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale e comunque di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli (art. 3, comma 1, num. 12) e 16) c.d.s.). Nel caso in esame, l’ostacolo imprevisto comporta la necessità, per uno degli utenti antagonisti di lasciare alla sua destra la propria corsia di marcia, per impegnare quella opposta. Allorquando tale manovra comporta l’impossibilità di incrocio tra veicoli in marcia, si può parlare, per l’appunto, di incrocio impossibile, sì da distinguere quest’ultimo, da quello malagevole che, evidentemente, sebbene idoneo a consentire il passaggio di entrambi i veicoli, rende lo stesso pericoloso. Il comma 1, quindi, in ragione di quanto stabilito a livello di principio dall’art. 140 del Nuovo Codice della Strada, prevede l’obbligo di fermata a margine strada (più precisamente, sul margine destro) non solo quando l’incrocio risulta impossibile, ma in ogni caso in cui il veicolo sfavorito è comunque costretto ad invadere l’opposto senso di marcia, per poter transitare, con conseguente rischio per la sicurezza della circolazione stradale.  
 
Strade a forte pendenza 
Evidentemente, la situazione descritta al paragrafo precedente si aggrava quando si transiti lungo strade di montagna o comunque a forte pendenza. In tal caso ed il linea di massima, vige il principio che chi percorre la strada in discesa debba comunque cedere la precedenza a chi la percorra in salita, ancorché sfavorito dalla presenza dell’ostacolo sulla carreggiata. Evidentemente, tale regola giuridica tiene conto della situazione di fatto di chi, in salita, sarebbe costretto a ripartire dopo una fermata, ancorché breve rispetto a chi, in discesa, si trovi nella medesima circostanza. Peraltro, se la strettoia rende l’incrocio impossibile e quindi l’esigenza di procedere con la manovra di retromarcia da parte del conducente del veicolo che transita in discesa, l’eventuale presenza di una piazzola di sosta in prossimità del veicolo che procede in salita, comporta l’obbligo del conducente di quest’ultimo di avvalersene.
 
La manovra di retromarcia 
Peraltro, laddove non esistano piazzole atte ad accogliere il veicolo sfavorito o comunque tenuto a fermarsi per primo e quindi, si renda necessario procedere con la manovra di retromarcia, sempre ragioni razionali, piuttosto che giuridiche, impongono che tale manovra pericolosa avvenga in modo tale da impegnare il meno possibile il veicolo più ingombrante. Infatti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in commento: i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest’ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.
 
Criteri operativi ed applicazione delle sanzioni

Chiaramente, secondo il generale obbligo di cui all’art. 141, comma 4 del Nuovo Codice della Strada, entrambi i conducenti che si approssimano ad un passaggio stretto od ingombrato devono comunque ridurre la velocità del veicolo e quindi, secondo buon senso, valutare la migliore manovra per consentire l’attraversamento della strettoia. Evidentemente, la regola giuridica su citata deve superare ogni possibile incomprensione tra gli utenti, per quanto, una eventuale ricostruzione delle responsabilità (sia nell’applicazione delle sanzioni previste, come nel riconoscimento della responsabilità per il danno causato e, non da meno, per l’applicazione della pena, quando prevista) non può non tenere conto delle varie situazioni che si possono presentare. Così che è sempre raccomandata un’attenta analisi del fatto, sì da superare quella preconcetta presunzione di responsabilità riconoscibile in termini generali, ma non esatti, a chi percorre la strada non occupata da ostacoli ovvero in discesa. Situazioni queste che, evidentemente, non possono essere agevolmente esemplificate in un breve commento, quale l’odierno, ma solo ricostruite sul campo, in ragione di quanto è riferito dalle parti coinvolte, dalle persone informate sui fatti, dalle tracce rilevate sul posto, ecc. Sicuramente, anche nell’odierno commento, chi scrive vuole sottolineare l’importanza della indagine infortunistica, per tutte le conseguenze che ne possono discendere, in termini di riconosciute responsabilità civili e penali. E’ infatti di tutta evidenza, che una lesione personale colposa da ricondurre alla inosservanza della regola stigmatizzata nell’art. 150 del Nuovo Codice della Strada, ma elevata a criterio di responsabilità sulla sola circostanza del fatto che il veicolo dell’indagato (poi imputato) fosse stato poi sanzionato dalla polizia stradale sul solo presupposto di percorrere la strada in discesa, appare non già come la Spada della Giustizia, ma come la Spada di Damocle che incombe su chi ha avuto la sfortuna di trovarsi in simile circostanza, non adeguatamente indagata da chi avrebbe dovuto, invece, farlo.

di Giovanni Fontana - Ufficiale di Polizia Municipale e referente Asaps presso il Comune di Forte dei Marmi e consigliere ANCUPM per la provincia di Lucca Docente presso Isopol ed SPL.

Attestato tecnico del segnalamento stradale presso il Politecnico di Milano 

Da Il Centauro n.126

Fonte: ASAPS

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