Statuto associazione di promozione sociale
Art.1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di promozione sociale Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazzale Goisis, 6.
L’emblema dell’Associazione è rappresentato dal proprio Gonfalone.
Il gonfalone è costituito da: un drappo di panno diviso diagonalmente in due settori rispettivamente giallo e rosso con in campo un semaforo con i colori rosso, giallo e verde; intorno al semaforo, nella parte superiore, è evidenziata la scritta “ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE” e nella parte inferiore la scritta “ PROVINCIA DI BERGAMO “. Sia il semaforo che le scritte si trovano all’interno di una raggiera a sfondo bianco e di forma circolare; sulla parte superiore della raggiera è posta una corona con cinque merli.
La sua durata è illimitata.
Art.2 – Scopo – Finalità
L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell’associazione è in particolare:
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a) Creare un sodalizio fra gli appartenenti ai corpi di Polizia Locale e agli altri corpi di Polizia dello Stato in servizio e a riposo;
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b) Diffondere la cultura della legalità attraverso le azioni associative
Art.3 – Attività Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività quali:
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a) Organizzazione di interventi formativi;
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b) Promozione di attività sportive anche in sinergia con le altre forze di polizia dello Stato Italiano e di altri Corpi Europei;
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c) Organizzazione di eventi aggregativi e sociali in Italia e all’Estero;
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d) Organizzazione di eventi promozionali del ruolo della Polizia Locale;
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e) Interscambi culturali e professionali con altri corpi di Polizia Estera;
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f) Gestione del sito professionale;
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g) Promozione di convenzioni con varie ditte per ottenere condizioni favorevoli di acquisto di beni e servizi;
e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.
Art.4 – Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti:
come soci ordinari: a) Tutti gli appartenenti alla Polizia Locale anche se collocati a riposo;
come soci sostenitori: b) Gli appartenenti alle altre Forze di Polizia, le persone che, con la loro partecipazione professionale, economica o con altre forme, danno un contributo essenziale per il raggiungimento delle finalità proprie dell’Associazione;
come soci onorari: c) La qualifica di socio onorario viene attribuita dal Consiglio per meriti speciali.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
4.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
4.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
4.7. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ai soci iscritti da almeno quindici anni sarà riconosciuta una medaglia di valore per la costanza e l’impegno profusi nell’Associazione.
Art.5 – Diritti e doveri dei soci
5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.6 – Recesso ed esclusione del socio.
6.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
6.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
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a) morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto;
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b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
6.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art.7 – Gli organi sociali
7.1.Gli organi dell’associazione sono:
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1) l’assemblea dei soci
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2) il consiglio direttivo
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3) il presidente.
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
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1) il collegio dei revisori dei conti;
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2) il collegio dei probiviri.
7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.8 – L’assemblea
8.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
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a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, avviso sul sito dell’associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
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b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
8.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
8.6 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento de associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
8.7. L’assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione, a distanza di mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
8.8. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
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a) elezione del Consiglio direttivo;
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b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
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c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
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d) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione;
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e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri;
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f) approvazione del programma annuale dell’associazione.
8.9. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
8.10 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
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a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti. In seconda seduta sarà sufficiente la maggioranza dei soli soci presenti.
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b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci. 8.14 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art.9 – Il Consiglio Direttivo
9.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a 15 membri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
9.4. Il Consiglio Direttivo:
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a) elegge il Presidente;
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b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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c) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
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d) redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
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e) ammette i nuovi soci;
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f) esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea.
9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9.6. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
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1) il Presidente;
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2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso);
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3) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
Art.10 – Il Presidente
10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Art.11 – Il Vice Presidente
11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
Art.12 – Il Segretario
12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 – Collegio dei Revisori dei Conti
13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
Art.14 Collegio dei probiviri
14.1.“Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.
14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
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a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso;
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b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci;
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c) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
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d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
Art.15 – I mezzi finanziari
15.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
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a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
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b) eredità, donazioni e legati;
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c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
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d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
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e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
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g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
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h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
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i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.